I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’omesso o tardivo F24 a zero, definite le modalità applicative per il bonus sull’acquisto di strumenti musicali, gli invii tardivi dei modelli INTRA-2 relativi a febbraio non saranno sanzionati, l’estrazione dei beni dal deposito IVA confermata con autofattura, la Cassazione si esprime circa la detraibilità IVA sulla ristrutturazione di un immobile destinato a attività di affittacamere, l’abrogazione dei voucher e l’imminente scadenza per i lavori usuranti.
L’Agenzia chiarisce gli importi dovuti a titolo di sanzione per gli omessi o tardivi F24 presentati con saldo zero, inoltre definisce le modalità applicative per il bonus sull’acquisto di strumenti musicali e sul relativo credito d’imposta a favore del rivenditore, con un comunicato congiunto l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane precisano che gli invii tardivi dei modelli INTRA-2 relativi a febbraio non sono sanzionati, la sentenza della Cassazione sulla detraibilità dell’IVA relativa alla ristrutturazione di un immobile adibito ad attività di affittacamere, l’abrogazione dei voucher, le modiche alla responsabilità negli appalti e alcune precisazioni sulla comunicazione dei lavori usuranti : questi i principali argomenti trattati nella Circolare.
Soggetti interessati
IMPRESE · Omessa o tardiva presentazione di F24 a saldo zero · Bonus per l’acquisto di strumenti musicali e relativo credito d’imposta a favore del rivenditore · Modello intra-2: per gli invii tardivi dei dati di febbraio 2017 niente sanzioni · Confermata l’estrazione dei beni dal deposito iva con autofattura · Detraibile l’iva per la ristrutturazione dell’immobile destinato ad attività di affittacamere · Abrogazione voucher e modifiche alla responsabilità negli appalti · Lavori usuranti – prossima scadenza 31 marzo 2017 |
PROFESSIONISTI · Omessa o tardiva presentazione di F24 a saldo zero · Modello intra-2: per gli invii tardivi dei dati di febbraio 2017 niente sanzioni · Abrogazione voucher e modifiche alla responsabilità negli appalti
|
PERSONE FISICHEOmessa o tardiva presentazione di F24 a saldo zero· Bonus per l’acquisto di strumenti musicali e relativo credito d’imposta a favore del rivenditore
|
- OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DI F24 A SALDO ZERO
Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di chiarimenti relativi alla corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione nell’ambito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, in considerazione delle nuove misure di riduzione introdotte con le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’Agenzia delle Entrate precisa che per l’omessa presentazione del modello di versamento in compensazione si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
L’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente di regolare la violazione commessa presentando successivamente il modello F24 a saldo zero – in cui il contribuente deve specificare l’ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta.
L’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, introducendo peraltro al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle sanzioni.
Con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, le Entrate precisano che la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa, a seconda dell’arco temporale in cui il contribuente sana la sanzione, pertanto, dovrà applicarsi la riduzione di 1/9:
- alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);
- alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (euro 11,11).
Superato il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b- quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00.
In particolare, sarà dovuta la sanzione di:
- euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (lettera b));
- euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione (lettera b-bis));
- euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione (lettera b-ter));
- euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)).
Le sanzioni ridotte saranno arrotondate al centesimo di euro, non essendo più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che sinora è stata usata nei casi di riduzione applicata agli importi espressi in lire.
- BONUS PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI E RELATIVO CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEL RIVENDITORE
Con provvedimento prot. n. 50771 del 14.03.2017 l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità applicative per ottenere il bonus, fino ad un massimo di 2.500 euro, concesso agli studenti per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo attinente al percorso di studi frequentato. Il bonus viene anticipato dal rivenditore (o produttore) sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, così come previsto dall’art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al quale viene riconosciuto un credito d’imposta equivalente al contributo riconosciuto allo studente sotto forma di sconto.
Il bonus è destinato agli studenti iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I° e di II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il provvedimento, oltre ad elencare gli istituti riconosciuti ai fini dell’agevolazione, chiarisce che il bonus sarà concesso solo agli studenti in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018.
Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a condizione che lo stesso sia affine o complementare al corso di studi in cui lo studente è iscritto. Lo studente deve richiedere all’istituto un certificato d’iscrizione che riporti alcune informazioni sul corso di studi frequentato e le generalità dello stesso (ad es. cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi, etc.); per poter accedere al bonus tale attestazione dovrà essere consegnata al rivenditore all’atto dell’acquisto.
Il bonus è riconosciuto per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, nel limite massimo di 2.500 euro; si tratta di un importo una tantum, attribuito per gli acquisti effettuati nel 2017. Agli studenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale nel 2016, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.
Il credito d’imposta riconosciuto al rivenditore (o produttore) del bene
Il rivenditore o produttore ottiene un credito d’imposta commisurato allo sconto concesso allo studente sul prezzo di vendita. Tale credito d’imposta è attribuito fino a concorrenza dei 15 milioni di euro disponibili, che saranno assegnati in ordine cronologico. Prima di portare a termine la vendita, l’esercente dovrà utilizzare un apposito software, che verrà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, per comunicare i seguenti dati:
- il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
- lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.
Le comunicazioni devono essere effettuate, a decorrere dal 20.04.2017, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). A seguito dell’invio telematico verrà rilasciata un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziate, in ragione della correttezza dei dati e tenendo conto dell’eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta. Anche il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo 6865.
- MODELLO INTRA-2: PER GLI INVII TARDIVI DEI DATI DI FEBBRAIO 2017 NIENTE SANZIONI
Con comunicato congiunto del 16 marzo 2017, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane hanno fornito ulteriori chiarimenti circa la reintroduzione, per il periodo d’imposta 2017, dell’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti agli acquisti di beni e servizi da soggetti intracomunitari (modello Intra-2).
Ricordiamo che a seguito della pubblicazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 19 del 27 febbraio 2017, pubblicata sul S.O. n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017) è stato reintrodotto l’obbligo di trasmisssione del modello Intra-2 riferito gli acquisti di beni e servizi ricevuti da soggetti intra-Ue. Il ripristino dell’adempimento è stato previsto per il periodo d’imposta 2017 (art. 13, commi 4-ter, DL 244/2016), posticipando le semplificazioni previste dal DL 193/2016 che, invece, aveva disposto la soppressione del modello Intra-2, sia per gli acquisti di beni che con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Il rinvio della semplificazione in argomento era stato annunciato da un comunicato congiunto Entrate/Dogane/Istat del 17 febbraio 2017; lo stesso comunicato, inoltre, confermava l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni statistiche a carico dei soggetti passivi IVA tenuti alla presentazione mensile del modello Intra-2, con riferimento agli acquisti di beni.
Con il comunicato del 16 marzo, le Entrate e le Dogane hanno chiarito che a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (entrata in vigore il 1° marzo 2017), a partire dalle segnalazioni relative al mese di febbraio è stato ripristinato l’obbligo, per il periodo d’imposta 2017, di presentazione degli elenchi Intra-2 mensili e trimestrali riferiti agli acquisti di beni e servizi; in altri termini, viene reintrodotto l’obbligo di segnalazione dei dati fiscali mensili e trimestrali (dal mese di febbraio), fermo restando l’obbligo di trasmissione dei dati statistici per i contribuenti mensili (dal mese di gennaio).
Il comunicato chiarisce inoltre che, vista la ristrettezza dei tempi con i quali è stato reintrodotto l’adempimento, eventuali ritardi di trasmissione rispetto alla scadenza del 27 marzo 2017 non saranno sanzionati.
Le due Agenzie ricordano infine che stanno lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla Legge n. 19/2017, con l’obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e i dati oggetto delle comunicazioni Intrastat.
- CONFERMATA L’ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO IVA CON AUTOFATTURA
Dal 1° aprile 2017, l’estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria continuerà ad essere effettuata con autofattura, ma previa prestazione di una garanzia di importo corrispondente all’imposta dovuta e per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.
Dall’obbligo di garanzia sono esclusi i soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, i soggetti in possesso della certificazione AEO o che sono esonerati in base all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 e i soggetti che soddisfano specifici requisiti di affidabilità.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 23 febbraio 2017, dal 1° aprile 2017 saranno operative le nuove regole che prevedono l’applicazione dell’imposta mediante autofattura per l’estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria subordinatamente alla prestazione di apposita garanzia.
In assenza del suddetto decreto ministeriale, infatti, l’imposta dovuta in sede di estrazione sarebbe stata versata non già con autofattura, ma direttamente dal gestore del deposito, in nome e per conto del proprietario dei beni, con divieto di compensazione “orizzontale”.
In base alla nuova disciplina, la garanzia deve essere prestata, secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta e per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.
Sono, tuttavia, previsti degli esoneri, essendo stabilito che dall’obbligo in esame sono esclusi:
- i soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, in applicazione dell’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993;
- i soggetti in possesso della certificazione AEO o che sono esonerati in base all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità);
- i soggetti considerati virtuosi in quanto soddisfano specifici requisiti di affidabilità, riferiti:
- alla presentazione della dichiarazione IVA nei tre anni antecedenti l’estrazione;
- all’esecuzione dei versamenti dell’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali alla data dell’estrazione;
- all’assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nell’anno in corso ovvero nei tre anni antecedenti l’estrazione;
- all’assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per delitti sanzionati dal DLgs. n. 74/2000 o dalla Legge fallimentare.
Per i soggetti virtuosi, la sussistenza dei requisiti di affidabilità è attestata dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al modello disponibile in bozza sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere consegnata al gestore del deposito all’atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito, a sua volta, deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate con le modalità e nel rispetto dei termini che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
- DETRAIBILE L’IVA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA’ DI AFFITTACAMERE
Con la sentenza n. 5406/2017 la Corte di Cassazione respinge il ricorso delle Entrate, avverso la decisione della CTR della Toscana che, confermando la pronuncia dei giudici di prime cure, aveva ritenuto valida l’istanza di rimborso di un Sas, riconoscendole la detraibilità dell’IVA assolta sulle opere di ristrutturazione, afferenti ad un immobile da destinarsi all’attività di affittacamere svolta dalla Sas stessa.
L’Agenzia delle Entrate, nel suo ricorso in Cassazione, riteneva che la decisione della CTR fosse erronea, in quanto emessa in violazione degli artt. 19 e 19-bis, D.P.R. n. 633/72, in ragione del fatto che risulterebbe:
- assente il nesso oggettivo richiesto dalla prima norma, ovvero la necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata dall’impresa;
- richiesta la detraibilità IVA in relazione a contratti di ristrutturazione di immobile accatastato ad uso abitativo, rientrando il caso nella disposizione di esclusione di cui all’art. 19 bis 1, secondo cui “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricato delle predette porzioni. (omissis)”.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, in quanto contrario al principio di detraibilità, nonché contrario all’ultimo orientamento espresso dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 8628/15). Infatti, l’assunto del Fisco secondo cui l’IVA, ancorché afferente nella specie ad opere di ristrutturazione, non sarebbe detraibile, non svolgendo la parte attività immobiliare ed avendo l’immobile interessato destinazione abitativa, non trova giustificazione, in relazione alla ratio sottesa al principio di detraibilità, né nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale il meccanismo della detrazione IVA richiede un necessario rapporto fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all’impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa, con la precisazione che “il nesso oggettivo che deve sussistere tra acquisto e impiego di beni e servizi… non è quello di diretta e meccanica utilizzazione, ma… si riassume in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo IVA” (3458/14, 6785/09, 9452/97); peraltro, la Corte di Giustizia CE ha ritenuto che accertare “se un soggetto passivo, in un caso specifico, abbia acquistato beni per le esigenze delle sue attività economiche ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva [IVA] costituisce una questione di fatto, che va valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie,[…]” (Corte giust. 11 luglio 1991, causa C-97/90, Lennartz contro Finanzamt Munchen).
Pertanto, dicono i giudici della Cassazione, la strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale deve essere rinvenuta non già in base a termini esclusivamente astratti, ma vagliata nel concreto – come è stato fatto dai giudici di merito nel caso di specie, dove è stata evidenziata la natura imprenditoriale dell’attività di affittacamere svolta dalla parte e la fondatezza dei requisiti di inerenza e di strumentalità delle opere eseguite – considerando l’effettiva natura del bene in connessione alle finalità dell’impresa.
- ABROGAZIONE VOUCHER E MODIFICHE ALLA RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI
Il Decreto Legge n. 25/2017 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2017 disponendo l’abrogazione dei voucher e le modifiche in materia di appalto.
6.1. Voucher
Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2017 il Decreto Legge n. 25/2017, il quale dispone l’eliminazione totale dei Voucher definiti dagli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 81/2015.
Dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio.
E’ previsto un periodo transitorio, in scadenza il 31/12/2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure, i buoni lavoro già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto ma non ancora utilizzati.
6.2 Appalti
Le modifiche legislative in materia di appalto sono contenute nell’art. 2 il quale riporta le modifiche all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Riportiamo il comma 2 modificato:
“((…)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25)).((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25)). Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”
Riassumendo il committente è obbligato in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi, riferiti al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Vengono meno:
– la possibilità per i CCNL di individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità degli appalti;
– il beneficio a favore del committente della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e subappaltatori:
– la previsione secondo cui il committente che avesse effettuato i pagamenti nei confronti dei lavoratori fosse tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta.
- LAVORI USURANTI – PROSSIMA SCADENZA 31 MARZO 2017
Il D.Lgs n. 67/2011 ha previsto la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento per coloro che sono stati adibiti a lavorazioni particolarmente faticose e usuranti, anche i lavoratori somministrati.
Le lavorazioni usuranti oggetto di questo beneficio sono evidenziate all’art. 2 del Decreto MLPS del 19/05/1999:
- 1. Nell’ambito delle attività’ particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità’, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita’ con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica: “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; “lavori in cassoni ad aria compressa”; “lavori svolti dai palombari”; “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali.
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” , ossia attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. (decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività.
7.1 In che modo deve avvenire la comunicazione?
I datori di lavoro dovranno compilare online sul sito www.cliclavoro.gov.it il modello LAV_US e da qui tutti gli enti interessati avranno accesso ai dati. Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.
7.2 Quali comunicazioni effettuare?
Le comunicazioni che si possono effettuare sono:
- Inizio lavoro a catena
- Lavoro usurante D.M. 1999
- Lavoro usurante notturno
- Lavoro usurante a catena
- Lavoro usurante autisti
7.3 Se non comunico?
Sono soggetto a sanzione amministrativa per mancata comunicazione che va da 500 a 1.500 euro.