Beni strumentali, la Nuova Sabatini
Gli investimenti devono essere tali da mettere in correlazione la funzione del bene oggetto dell’agevolazione e l’attività produttiva svolta dall’impresa e devono rispettare il principio dell’autonomia funzionale dei beni. La misura non permette l’accesso all’agevolazione per l’acquisto di terreni, fabbricati, beni usati o rigenerati
La misura Beni Strumentali “Nuova Sabatini” è una misura agevolativa istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE” o “Ministero”) – ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy – che sostiene le imprese nell’accesso al credito per attivare investimenti finalizzati ad acquistare o acquisire nella forma del leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali, hardware, software e altre tecnologie digitali. Il regime agevolativo è stato istituito per la prima volta con l’articolo 2 del Dl 21 giugno 2013, n. 69 così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
I soggetti che possono accedere all’agevolazione sono le piccole e medie imprese (“PMI”) che, al momento della presentazione della domanda:
- siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrino tra i soggetti che hanno beneficiato e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili da parte della Commissione Europea;
- non si trovino in una situazione di difficoltà;
- siano anche residenti in un Paese estero purché si dotino di una sede operativa in Italia entro il termine per l’esecuzione dell’investimento.
I settori economici interessati dalla misura sono tutti i settori produttivi compresi l’agricoltura e la pesca, ad esclusione delle attività finanziarie e assicurative, delle attività connesse all’esportazione e quelle legate agli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Nello specifico, è necessario che detti beni siano nuovi e che siano riferibili alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ovvero alle spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 c.c., nonché a software e ad altre tecnologie digitali.
Gli investimenti, inoltre, devono essere tali da mettere in correlazione la funzione del bene oggetto dell’agevolazione e l’attività produttiva svolta dall’impresa e devono rispettare il principio dell’autonomia funzionale dei beni, non essendo possibile acquistare solamente singole parti o componenti degli stessi.
La misura, tuttavia, non permette l’accesso all’agevolazione per l’acquisto di terreni, fabbricati, beni usati o rigenerati. In data 10 marzo 2016 è stato pubblicato il Dm del MISE di concerto con il MEF che stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo.
Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari – aderenti alla convenzione tra il MISE, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. – di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo a fondo perduto riconosciuto dal MISE in rapporto agli interessi sui già menzionati finanziamenti.
L’investimento può essere interamente coperto da un finanziamento bancario che, a sua volta, può essere assistito dalla garanzia dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, fino all’80% del rischio bancario e con priorità di accesso. Nello specifico, il finanziamento deve essere:
- di durata non superiore a cinque anni;
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
L’agevolazione del MISE ha ad oggetto un contributo a fondo perduto (nella forma di contributo in conto impianti) il cui ammontare è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:
- 2,75 per cento, per gli investimenti ordinari;
- 3,575 per cento, per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Investimenti in tecnologie c.d. “Industria 4.0”).
Per quanto concerne le modalità di accesso alla procedura, l’impresa interessata presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso all’agevolazione alla misura, attestando il possesso dei requisiti di cui sopra.
La banca o l’intermediario finanziario, una volta ricevuta la domanda, la istruisce verificando la completezza della documentazione allegata nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva e procede ad inviare la richiesta di prenotazione del contributo al MISE.
Una volta ottenuta conferma da parte del Ministero, la banca concede il finanziamento attingendo alla provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (il 14 febbraio 2014 è stata stipulata la Convenzione ABI-CDP-MISE per regolare i rapporti reciproci in relazione all’attuazione della misura e alla gestione delle risorse messe a disposizione per la stessa.
La suddetta Convenzione è stata oggetto di numerose modifiche negli anni successivi e da ultimo con l’ Addendum del 14 aprile 2022) ovvero mediante diversa provvista, dandone contestuale comunicazione al MISE.
Gli istituti di credito o gli intermediari, una volta deliberata la concessione dei finanziamenti, trasmettono la relativa documentazione al Ministero che, entro 30 giorni, adotta il provvedimento di concessione del contributo che viene quindi trasmesso alla banca o all’intermediario finanziario nonché alla stessa PMI interessata. A questo punto, la banca o l’intermediario finanziario può procedere alla stipula del contratto di finanziamento con la PMI e all’erogazione del finanziamento in un’unica soluzione.
L’impresa beneficiaria, ad investimento ultimato, compila una dichiarazione digitale di avvenuta ultimazione, nonché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo calcolato secondo le modalità di cui sopra, cui seguono le ulteriori quote secondo le scadenze indicate nel provvedimento di concessione e comunque fino al decorrere del sesto anno dall’ultimazione dell’investimento.