Con la Legge di bilancio 2023, a partire dal 1° gennaio 2023, viene innalzata a 5.000 euro la soglia che vieta l’utilizzo di denaro contante e obbliga l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Quanto al Pos, viene calmierato il compenso sulle transazioni effettuate con carte di pagamento qualora il pagamento non superi i 30 euro.
Tra le novità contenute nella Legge di bilancio 2023 vi sono due interventi normativi che riguardano:
- i limiti all’utilizzo di denaro contante;
- le spese relative all’utilizzo delle carte di pagamento tramite Pos.
Limiti all’utilizzo di denaro contante
Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (1), siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad un determinato limite.
Il trasferimento complessivamente superiore al limite (2), quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effet ‐ tuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati e può es sere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (di seguito ci riferiamo a detti soggetti con la locuzione «intermediari abilitati»).
Trasferimento frazionato di denaro contante
Per evitare comportamenti tesi a eludere il divieto, dato che la limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento (l’importo di denaro trasferito, e non l’operazione sottostante), viene precisato che le norme in esame sono applicabili anche alle cd. «operazioni frazionate», ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Unico caso in cui sia ammissibile il frazionamento in più importi inferiori al limite è quello in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale (es, più pagamenti a fronte di un contratto di somministrazione) o da accordi contrattuali (es. accordo di pagamento a rate).
Sono senz’altro da considerare a rischio elusione alcune situazioni critiche, che richiedono una particolare
attenzione come ad esempio:
- pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura, Iva compresa);
- finanziamenti soci-società;
- distribuzione utili ai soci.
Il Mef, la Guardia di Finanza e l’Uif hanno fornito in passato (2013) delle precisazioni che possono avere, di fatto, una portata generale che permette di avere dei punti di riferimento per verificare la correttezza dei pagamenti effettuati, a titolo di acconto o saldo del corrispettivo dovuto, anche in altri ambiti.
Pertanto, si può osservare che nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro il pagamento a rate in contanti è ammesso soltanto se:
- l’importo di ciascuna rata/acconto (ossia, ciascun trasferimento di denaro) è inferiore a 5.000,00 euro;
- la rateizzazione è prevista dalla prassi commerciale o dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, in particolare l’importo complessivo da pagare e l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze.
La Legge di bilancio 2023 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi dagli intermediari abilitati viene innalzata da 1.999,99 euro (in vigore fino al 31 dicembre 2022) a 4.999,99 euro.
Ciò significa che il trasferimento di denaro di importo pari o superiore a 5.000,00 euro deve avvenire per il tramite di intermediari abilitati.
Prima dell’intervento della Legge di bilancio 2023, l’articolo 49, comma 3-bis, Dlgs 231/2007 aveva previsto, a partire dal 2023, una riduzione (e non un aumento) della soglia di utilizzo del contante: « a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 (n.d.a.: in tema di limiti all’utilizzo dei contanti) e la soglia di cui al comma 3 (n.d.a.: in relazione all’attività di cambiavalute) sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro “.
L’articolo 1, comma 384, lettera b), Legge 197/2022 ha sostituito nel testo sopra riportato «1.000 euro» con «5.000 euro ». Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi vale il limite di 4.999,99 euro (a partire da 5.000,00 euro il trasferimento deve avvenire per il tramite di intermediari abilitati).
Il legislatore è intervenuto per ben 10 volte in tale ambito a dimostrazione che la norma pare una specie di sperimentazione in corso d’opera, mirata alla valutazione dei suoi reali effetti in funzione antiriciclaggio e all’eliminazione dell’effetto collaterale di rendere più difficili le transazioni economiche e ridurre i benefici per l’economia.
Siamo passati da un limite dell’uso del denaro contante di 10.329,14 euro (fino al 2002) al limite di 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 per poi tornare, nel 2023, a soglie più elevate (5.000,00 euro).
Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante | ||
Ambito temporale di riferimento | Soglia a partire dalla quale è necessario avvalersi di intermediari abilitati per i trasferimenti di denaro (*) | Riferimenti |
Dal 9.5.1991 al 25.12.2002 | 20 milioni di lire (10.329,14 euro) | articolo 1, Dl 143/1991 |
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 | 12.500 euro | Dm 17 ottobre 2002 |
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 | 5.000 euro | articolo 49, Dlgs 231/2007 |
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 | 12.500 euro | articolo 32, Dl 112/2008 |
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 | 5.000 euro | articolo 20, Dl 78/2010 |
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 | 2.500 euro | articolo 2, comma 4, Dl 138/2011 |
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 1.000 euro articolo 12, Dl 201/2011 Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 3.000 euro articolo 1, comma 898, Legge
208/2015
Dall’1.7.2020 al 31.12.2022 2.000 euro articolo 18, Dl 124/2019 – Dl 228/2021 Dall’1.1.2023 5.000 euro articolo 1, comma 384, Legge
197/2022
(*) Resta ferma la soglia di 1.000 euro per i servizi di rimessa di denaro (cd. money transfer), ai sensi dell’articolo 49, comma 2, Dlgs 231/2007. Resta fermo, altresì, il vincolo dei 1.000 euro per gli assegni bancari e postali, i quali dovranno continuare a recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità se emessi per importi pari o superiori ad euro mille (articolo 49, comma 5, Dlgs 231/2007). La limitazione pari a 1.000 euro continua ad applicarsi in relazione ai pagamenti erogati, a qualsiasi titolo, dalle Pubbliche amministrazioni (incluse le erogazioni previdenziali), come prevede l’articolo 1, comma 904, Legge 208/2015; pertanto, le Pa continueranno ad
utilizzare gli strumenti telematici in ottemperanza all’articolo 2, comma 4-ter, Dl 138/2011.
Anche i versamenti effettuati da o in favore di società, enti, o associazioni sportive dilettantistiche devono continuare ad essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili se di importo superiore a 1.000 euro (articolo 25, comma 5, Dl 133/1999), così come vige l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito di commesse pubbliche (articolo 3, Legge 136/2010). Resta infine inibito il ricorso al contante per il pagamento delle retribuzioni (con la sola esclusione dei rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni e con i datori di lavoro domestico) ex articolo 1, commi 910-917, Legge 205/2017. Per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro vale la soglia di 3.000 euro (2.000 euro fino al 2022). Ai sensi dell’articolo 49, comma 3-bis, Dlgs 231/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 384, lettera b), Legge 197/2022, infatti, la nuova soglia di 5.000 euro opera solo con riguardo al comma 1 dell’articolo 49 citato (quello relativo all’utilizzo dei contanti oltre i limiti), e non anche con riguardo alla soglia del successivo comma 3 (quella prevista per l’attività di cambiavalute). Restano ferme le altre
deroghe stabilite al limite generale dalla normativa vigente, come ad esempio la soglia massima di 15.000 euro per le transazioni in contanti legate al turismo di cittadini Ue, extra-Ue e dello Spazio economico europeo (articolo 3, comma 1, Dl 16/2012).
Infine, nell’esercizio dell’attività di compro oro le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente (articolo 4, comma 2, Dlgs 25 maggio 2017, n. 92). In dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate. L’aumento della frammentazione sopra descritto va, evidentemente, a detrimento del coordinamento e dell’intelligibilità della materia.
Con riguardo ai profili sanzionatori, la norma precisa che – fatta salva l’efficacia degli atti – alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro (articolo 63, comma 1, Dlgs 231/2007).
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (articolo 63, comma 6, Dlgs 231/2007).
Con riguardo ai minimi edittali resta confermata la previsione di cui all’articolo 63, comma 1-ter, Dlgs 231/2007 (3), ai sensi del quale, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (10.000,00 per transazioni pari o superiori a 250.000,00).
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il minimo edittale è fissato a 1.000,00 euro (5.000,00 – con un massimo di 250.000,00 euro – per transazioni pari o superiori a 250.000,00). La previsione – stabilita dall’articolo 18, comma 1, lettera b), Dl 26 ottobre 2019, n. 124 al fine di garantire coerenza con le modifiche ai limiti di utilizzo del denaro contante – è stata inserita in corrispondenza con la decisione, poi ripensata, di fissare la soglia di 1.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Alla luce del quadro normativo parrebbe che per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2023 – che ha visto il passaggio alla soglia di 5.000,00 euro – resti ferma l’applicabilità del minimo edittale di 1.000,00 euro (come pure per le violazioni commesse nel 2022, quando la soglia era fissata a 2.000,00 euro) (4).
Si ricorda che le violazioni sono assog gettate alla Legge del tempo del loro verificarsi, ai sensi dell’articolo 1, Legge 689/1981.
Come previsto dall’articolo 65, comma 9, Dlgs 231/2007, per le violazioni sopra esposte di importo non superiore a 250.000,00 euro è possibile utilizzare l’oblazione di cui all’articolo 16, Legge 689/1981 che consente il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.
Questa riduzione non è applicabile nel caso in cui il medesimo soggetto abbia già beneficiato dell’oblazione per violazioni contestate nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. Come previsto dall’articolo 68, Dlgs 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione (30 giorni dalla notifica, aumentati a 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero), il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Mef il pagamento della sanzione in misura ridotta; la riduzione è pari ad un terzo dell’entità della sanzione irrogata.
Il Mef, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, notificherà al richiedente il provvedimento di accoglimento (o rigetto) della richiesta, indicando l’entità dell’importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento; il mancato rispetto di tale termine, o delle modalità di pagamento indicate, determina l’obbligo di versamento integrale della sanzione originariamente irrogata.
Da ultimo, va osservato che la modifica della soglia di utilizzo del denaro contante produce effetto verso i soggetti (es. taluni professionisti ) tenuti a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (5) le infrazioni a tale disciplina delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Dlgs 231/2007 (6), pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro (articolo 63, comma 5, Dlgs 231/2007) (7).
Utilizzo del Pos
L’obbligo di dotarsi di un Pos (Point Of Sale) – ossia di uno strumento attraverso il quale è possibile effettuare pagamenti tramite carte di debito o di credito o prepagate (carte di pagamento) – è posto in capo a tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (a prescindere dall’obbligo di emissione della fattura) (8). Pertanto, i pagamenti, di qualsiasi importo (9), possono essere effettuati tramite carte di pagamento: l’obbligo di accettare tale modalità di pagamento è reso obbligatorio in capo a tutti gli operatori economici (imprese e liberi professionisti).
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti tramite Pos
Dal 30 giugno 2022 è stato previsto che la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, comporterà una sanzione pecuniaria pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento (articolo 15, comma 4-bis, Dl 179/2012). L’obbligo di accettare pagamenti elettronici non era accompagnato da alcuna sanzione, dato il parere contrario del Consiglio di Stato ad uno schema di Dm (previsto dal comma 5, articolo 15, Dl 179/2012 (10)) che avrebbe introdotto le sanzioni (parere 1446/2018) (11).
La sanzione inizialmente avrebbe trovato applicazione a partire dal 2023, ma l’articolo 18, comma 1, Dl 36/2022 ha anticipato l’entrata in vigore delle sanzioni già dal 30 giugno 2022.
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo (12), effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica, nei confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Esempio
In caso di mancata accettazione con carta di un pagamento (es. bancomat) pari a 100 euro, la sanzione amministrativa è pari a 34 euro (30 euro più il 4% di 100).
Si precisa che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla Legge 689/1981; è espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della cosiddetta oblazione amministrativa di cui all’articolo 16, Legge 689/1981. Pertanto, non è consentito al contravventore – entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (13).
Quanto all’accertamento delle violazioni, sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che – ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Legge 689/1981 – sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che provvedono all’accertamento delle sanzioni. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il
Prefetto (14) della provincia nella quale è stata commessa la violazione.
A seguito delle novità introdotte della Legge di bilancio 2023, fermo restando l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte, è previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, con particolare attenzione a quelle di importo inferiore a 30 euro.
Nello specifico ex articolo 1, comma 385, Legge 197/2022, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, da un lato, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pa gamento, dall’altro, determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da:
- garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi;
- evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
Inoltre, con decreto del Mef, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge 197/2022 (entro il 2 marzo 2023), è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi/compensi relativi all’anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro (articolo 1, comma 386, Legge 197/2022).
Qualora il tavolo istituito non giunga alla definizione di un livello di costi equo e trasparente entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge 197/2022 (entro il 1° aprile 2023) – o in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito – è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per il 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto di oneri fiscali, derivanti dalle com missioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all’ammontare della transazione.
Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato – sulla base di criteri individuati con apposito Dpcm, su proposta del Mef – a misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro (articolo 1, comma 387, Legge 197/2022) (15).
_____ Note:
- Circa la nozione di «soggetti diversi» è possibile richiamare i chiarimenti forniti dal Mef, secondo i quali con tale espressione il legislatore fa riferimento ad entità giuridiche distinte; rientrano nella disciplina sull’uso del contante, ad esempio, i trasferimenti intercorsi: tra due persone fisiche; tra due società; tra il socio e la società di cui questi fa parte; tra società controllata e società controllante; tra legale rappresentante e socio; tra due società aventi lo stesso amministratore; tra una ditta individuale ed una società, quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
- La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento (e, come si dirà a breve, si applica anche
alle cd. «operazioni frazionate», ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati).
Secondo quanto chiarito dal Mef in risposta ad una Faq (https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/prevenzione_reati/ ) l’avverbio «complessivamente» va riferito al valore da trasferire; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il
trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
- Non si comprende il motivo per il quale la norma preveda che la sanzionabilità della violazione discenda, oltre che dalla sua «commissione» anche dalla sua «contestazione»: questo aspetto mal si addice al principio generale in tema di sanzioni amministrative che, ai fini dell’individuazione della sanzione applicabile, attribuisce rilievo alla Legge vigente al momento della mera «commis sione» del fatto.
- Oltre al dato letterale, pare quindi di vedere una precisa volontà legislativa di lasciare invariato il minimo edittale, dato che non si è intervenuti sul testo dell’articolo 63, comma 1-ter, Dlgs 231/2007, che continua a prevedere l’applicabilità del predetto minimo edittale «dal 1° gennaio 2022».
- Anche per via telematica tramite l’applicativo SIAR (Segnalazioni infrazioni antiriciclaggio).
- La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 51, comma 3, Dlgs 231/2007).
- Le violazioni oggetto di segnalazione sono contemplate dall’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e dall’articolo 5, Dlgs 231/2007, ossia: 1) trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera per somme complessivamente pari o superiori a 5.000 euro; 2) assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
- euro senza l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 3) assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente non girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane Spa; 4) assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 5) trasferimento o mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018 di libretti di deposito bancari o postali al portatore; 6) apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; 7) utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
- Resta fermo che il consumatore, a fronte dell’obbligo dell’esercente di dotarsi di Pos, ha la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di pagamento (contante o digitale) con cui intende regolare una determinata transazione. Il tutto entro i limiti all’uso del contante, di cui all’articolo 49, Dlgs 231/2007.
- Nel corso dell’iter di emanazione della Legge di bilancio 2023 erano state avanzate molteplici ipotesi, tra cui quella di obbligare ad accettare pagamenti tramite carte era escluso per importi inferiori ai 30 euro (ad eccezione di talune transazioni che si sarebbero dovute individuare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 con apposito Dm) e quella di escludere dall”obbligo di accettare pagamenti tramite carte per transazioni di importo pari o inferiore a 60 euro, indipendentemente dall’oggetto della transazione. Nessuna delle previsioni ha trovato luogo nel testo definitivo della manovra.
È possibile che ciò sia dovuto alle perplessità espresse dalla Commissione Ue nel parere del 14 dicembre 2022, punto 19, secondo cui impedire l’uso dei pagamenti elettronici sotto un certo importo sarebbe considerato non in linea con le raccomandazioni che il Consiglio Ue aveva formulato all’Italia il 9 luglio 2019 al fine di contrastare l’evasione fiscale (https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-12/c_2022_9622_1_en.pdf ). Peraltro, tale critica ha riguardato anche l’innalzamento della soglia per il trasferimento tra soggetti diversi dagli intermediari abilitati del denaro contante a 5.000 euro, nonostante, al momento, non esista un limite comunitario in materia; tanto è vero che diversi Stati dell’Unione europea o non prevedono alcun limite o lo prevedono più elevato. Come evidenziato, tale ultima novità è stata confermata.
- In base a tale disposizione, con uno o più decreti del Mise, di concerto con il Mef, « sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative ».
- Successivamente l’articolo 23, Dl 124/2019 (Collegato alla Legge di bilancio 2020) aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella che è entrata in vigore il 30 giugno 2022 e che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione, però, era stata poi soppressa in sede di conversione in Legge.
- L’articolo 2, comma 1, Dm 24 gennaio 2014, adottato in attuazione dell’articolo 15, comma 5, Dl 179/2012, aveva stabilito che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro. Tale previsione, in seguito al riferimento normativo «a qualsiasi importo» deve ritenersi abrogata.
- È, dunque, chiaro che la violazione non è di natura tributaria, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni generali recate dal Dlgs 472/1997 (ad esempio, il ravvedimento operoso o l’applicazione del cumulo giuridico secondo i dettami dell’articolo 12, Dlgs 472/1997).
Si osserva che la Legge 689/1981 prevede istituti simili a quelli disciplinati dal Dlgs 472/1997, quali, il principio di legalità (articolo 1), l’inapplicabilità di sanzioni nel caso di incapacità di intendere e di volere (articolo 2), l’elemento soggettivo (articolo 3), le cause di esclusione della responsabilità (articolo 4), il concorso di persone (articolo 5), la solidarietà tra autore della violazione e persona giuridica per conto della quale il trasgressore ha agito, la non trasmissibilità dell’obbligazione agli eredi (articolo 7), la continuazione (articolo 8), la reiterazione delle violazioni (articolo 8-bis), il principio di specialità
(articolo 9), i criteri di determinazione ed applicazione della sanzione (articoli 10 e 11). Per espressa previsione dell’articolo 16, Legge 689/1981, in materia di pagamento in misura ridotta, non trova applicazione. Inoltre, nell’ipotesi di plurime violazioni non trova applicazione l’istituto della «continuazione» (articolo 8, Legge 689/1981), considerato che questo può trovare applicazione o nell’ipotesi di più violazioni della stessa disposizione di Legge commesse con una sola azione od omissione (articolo 8, comma 1) oppure in caso di plurime violazioni della stessa disposizione, commesse con più azioni od omissioni « esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative », limitatamente ai comparti della « previdenza ed assistenza obbligatorie» (articolo 8, comma 2).
- Il Prefetto, al termine dell’istruttoria (ivi compresa la decisione in ordine ad un eventuale impugnazione della sanzione davanti allo stesso Prefetto), emana una ordinanza-ingiunzione impugnabile dinnanzi al giudice ordinario (giudice di pace
- tribunale).
- Ai fini dell’accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo in questione si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l’accertamento del contributo dovuto, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile ex articolo 41, Dpr 600/1973 (articolo 1, comma 388, Legge 197/2022).