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Circolare informativa

Gentile Cliente,

Il 27 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 143438, con cui ha individuato contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 ossia:

  • contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP;
  • esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

N.B – L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 233822/2022, fa slittare dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l’autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per l’emergenza Covid.

Lo Studio è a disposizione per la consulenza nella predisposizione del modello e per l’invio della dichiarazione.

L’onorario richiesto per la compilazione e trasmissione della dichiarazione verrà calcolato a seconda del grado di complessità della pratica da quantificarsi in base al tempo impiegato, che verrà successivamente consuntivato e fatturato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.