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L’articolo 1 della Legge di bilancio 2022 sintetizzato, comma per comma, in una pratica tabella

Proponiamo di seguito una pratica tabella per la guida alla lettura della legge 30 dicembre 2020, n. 234 (legge di bilancio 2022) pubblicata sul supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 310.

ARTICOLO 1, COMMIARGOMENTOSINTESI
2/4Riforma IrpefLa norma ridisegna gli scaglioni e le aliquote Irpef dall’1.1.2022 nel modo seguente: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; d) oltre 50.000 euro, 43% Pertanto, viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%. Sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.
Detrazioni – Vengono rimodulate la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, modificando il comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 917/1986. Più in particolare: › viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione; › con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro › la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione e` ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro; › c’è un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.
5/7Addizionali IrpefViene differito al 31.3.2022 (rispetto al 31.12.2021) il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale. Sempre entro il 31.3.2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale.
8/10IrapSono esentati dall’ Irap dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.
72Compensazione F24A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, viene elevato strutturalmente (non più in modo transitorio) a 2 milione di euro.
73/84Reddito cittadinanzaViene ristretta la disciplina del Rdc perciò che concerne la rioccupazione delle persone con capacità di lavoro e ampliate le tipologie dei i reati che impediscono di richiedere il beneficio.
Patrimonio – l’INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati, in particolare quelli detenuti all’estero. Rioccupazione – Il beneficiario del Rdc che si rioccupa in forma autonoma deve comunicarlo all’Inps non più entro 30 giorni, ma entro il giorno precedente l’inizio dell’attività. La domanda di Rdc all’INPS per tutti i componenti maggiorenni del nucleo tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed e` trasmessa dall’INPS all’Anpal.
  Successivamente, la ricerca attiva del lavoro e` verificata presso il centro per l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio del Rdc. Inoltre, i beneficiari devono accettare almeno una delle due (e non più tre) offerte di lavoro congrue per non decadere dal Rdc.
Offerta di lavoro congrua – L’offerta congrua non è più modulata in relazione alla diversa durata del beneficio (sotto o sopra i 12 mesi) ma alla distanza dal luogo di lavoro offerto. Pertanto, è congrua un’offerta di lavoro la cui sede si trovi entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. Invece, in caso sia di prima sia di seconda offerta, è congrua, per il rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, quando il luogo di lavoro non dista piu` di 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o e` comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L’ammontare del Rdc e` ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si e` eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua, tranne che per i nuclei il cui Rdc sia inferiore a 300 euro, nonché per quelli per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficiente. Ai fini retributivi, di orario di lavoro e di tipologia contrattuale, l’offerta di lavoro è congrua, per i beneficiari di Rdc, in presenza di una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; quando riguardi un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; o un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi (modifica al D.Lgs. 150/2015).
Incentivi per la rioccupazione – Nel confermare l’impianto degli incentivi per le imprese che assumono beneficiari di Rdc, si prevede che alle agenzie per il lavoro intermediarie e` riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, il 20% dell’incentivo destinato al datore di lavoro.
85/86Centro
per l’impiego
Per attuare i programmi legato all’attuazione del Rdc, vengono stanziate le risorse occorrenti per il 2022.
87/88Pensione anticipata:
Quota 102
Cessata l’efficacia di quota 100 col 2021, dal 2022 per un anno in via transitoria, l’anticipo sarà calibrato su Quota 102, cioè al raggiungimento di un’anzianità contributiva confermata a 38 anni e su quello anagrafico elevato a 64 anni di età, due anni in più rispetto al 2021. La disciplina è la stessa di quota 100 per ciò che concerne i requisiti, destinatari, il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima, il regime di cumulo coi redditi di lavoro e la decorrenza della pensione.
89/90Anticipo pensione
imprese in crisi
Per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni, il Ministero del lavoro procederà ad indicare criteri e modalità.
91/92/93Ape socialeÈ stata di nuovo prorogato per tutto il 2022 lo strumento di anticipo pensionistico dell’Ape sociale con conseguente rideterminazione delle risorse stanziate per gli anni successivi, a favore di chi ha almeno 63 anni di età e faccia parte di una delle categorie di destinatari (disoccupati, caregiver da almeno 6 mesi, invalidi a partire dal 74%, addetti ai lavori gravosi), con alcune novità rispetto al 2021: › per i disoccupati è stato abolito il periodo cuscinetto di almeno 3 mesi da quando è cessata l’erogazione della prestazione di disoccupazione; › nell’ambito dei lavori gravosi (previsti solo per i lavoratori subordinati) gli operai dell’edilizia non devono più possedere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni ma di 32 anni.
94Opzione donnaÈ stato esteso di un altro anno l’anticipo pensionistico dell’opzione donna per le lavoratrici con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età (per le dipendenti) e 59 anni (per le autonome) da perfezionare entro il 31.12.2021.
95/102Pensioni
dei dipendenti pubblici
Per una serie di categorie di dipendenti pubblici vengono operati degli interventi modificativi del regime pensionistico per le forze di sicurezza, in particolare per attuare la progressiva armonizzazione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 183/2010, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.
103/118INPGIDall’1.7.2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI quale ente gestore in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, e` trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Inps. La legge di bilancio detta i criteri applicativi per il passaggio sia in termini di requisiti che di calcolo della pensione, basandosi sul regime del pro rata.
119/121Esonero contributivoRioccupazione da imprese in crisi – Viene esteso l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica. Si deve trattare di imprese per le quali e` attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura pubblica per la crisi d’impresa
Esonero quota lavoratore – In via eccezionale, per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ai lavoratori dipendenti spetta un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico, pari a 0,8%. L’esonero – non previsto per i rapporti di lavoro domestico – è ammesso a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
122/133Indennità
e integrazioni
per sostegno
al reddito
In alcuni settori vengono rifinanziati gli interventi di sostegno al reddito già previsti dalle norme precedenti.
Settore pesca: Per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è confermata l’indennità di 30 euro giornaliere, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Call center: rifinanziate le misure di sostegno;
Imprese in fallimento: prorogato l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR; CIGS: confermata a favore delle imprese destinatarie dei piani i piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44, D.Lgs 148/2015 nonché per i lavoratori di Alitalia.
134Congedo paternitàÈ stato reso strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo per i padri lavoratori, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.
137Decontribuzione maternitàIn via sperimentale, per l’anno 2022, e` riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
138/148Parità di genereSi prevede la definizione, da parte di un decreto ministeriale, di procedure per l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006), cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.
154ApprendistatoPer le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età previsto (29 anni) e` ridotto a 23 anni.
Da 191 a 203 e 220Ammortizzatori sociali: riforma Integrazioni salariali
(CIGO e CIGS)
Dall’1.1.2022 entrano in vigore le modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali “normali” cioè per situazioni non legate alla pandemia da Sar Cov 2 la cui disciplina specifica è scaduta il 31.12.2021. Le nuove disposizioni integrano e modificano i D.Lgs. 148/2015 e 150/2015.
Norme comuni Destinatari: alla platea dei lavoratori subordinati già destinatari si aggiungono i lavoratori a domicilio.
Anzianità di servizio: passa da un minimo di 90 giornate a 30 giornate alla data della domanda di CIGO/CIGS
Apprendistato: Dal 2022 la CIGO/CIGS è ammessa per tutte le tipologie di contratto di apprendistato (e non solo professionalizzante) e per tutte le tipologie di integrazione salariale. Ai fini della durata del contratto in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito.
Computo lavoratori: Agli effetti del D.Lgs. 148/2015, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda
Misura delle integrazioni salariali: a prescindere dall’ammontare della retribuzione, l’integrazione salariale non può eccedere il massimale unico pari (se riferito al valore 2021) a 1.199,72 euro mensili lordi.
Contributo addizionale: è prevista una riduzione del contributo addizionale per chi non si avvale delle integrazioni salariali per un certo periodo di tempo. In particolare dall’1.1.2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento e` stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:  
  a) al 6% (anziche9%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o piu` interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) al 9% (anziché 12%) oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Pagamento diretto: In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro e` tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente
Compatibilità col rapporto di lavoro: la CIGO/CIGS è compatibile con rapporti di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi di durata e l’integrazione salariale è sospesa per la relativa durata. Per rapporti subordinati superiori a 6 mesi in su e per rapporti autonomi l’integrazione salariale non spetta per le giornate di lavoro effettuate. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di preventiva comunicazione all’Inps.
CIGS Destinatari: la norma riformula in parte la platea dei datori di lavoro che hanno diritto di ricorrere alla CIGS. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione a qualsiasi datore di lavoro non coperto dai fondi di solidarietà, bilaterali alternativi o territoriali (artt. 26, 27 e 40, D.Lgs, 148/2015) e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbia occupato mediamente piu` di 15 dipendenti, per le seguenti causali in parte riformulate dal nuovo art. 21, comma 1 (v. dopo): a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dall’1.1.2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali citate, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonche´ alle imprese del sistema aeroportuale; b) partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali iscritti nello speciale registro di cui all’art. 4, c. 2, D.L. n. 149/2013 (L. n. 13/2014). Cessa di avere efficacia dal 2022 la disciplina previgente che distingueva tra imprese industriali con almeno 15 dipendenti e del terziario con almeno 50 dipendenti e che estendeva l’intervento alle imprese artigiane purchè coinvolte da crisi dell’impresa in grado di esercitare un flusso gestionale prevalente.
Causali: alle predette causali di CIGS vengono apportate le seguenti implementazioni: › la riorganizzazione aziendale potrà essere invocata anche per realizzare processi di transizione occupazionale regolati da specifico decreto interministeriale; › il recupero occupazionale quale sbocco di una riorganizzazione dovrà comprendere anche la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze; › nel contratto di solidarietà, altra causale specifica, la riduzione media oraria non puo` essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà (e non più 60%) e inoltre per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dall’1.1.2022, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non puo` essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà e` stipulato.
Rapporti con CIGO: scompare la preclusione precedente secondo cui l’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento ordinario.
Proroga CIGS – La proroga della CIGS per un massimo di 12 mesi (non ulteriormente prorogabili) potrà riguardare gli interventi di riorganizzazione e per crisi aziendale allo scopo di favorire le transizioni occupazionali. A questo scopo devono essere definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. I lavoratori interessati dal predetto trattamento di CIGS accedono al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL). La proroga della CIGS prevista per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali (art. 22 bis D.Lgs. 148/2015), nel 2022 potrà essere concessa solo per gestire il contratto di solidarietà.
Contribuzione ordinaria – È confermata nella misura dello 0,90% di cui 0,60% a carico di qualsiasi datore di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbia occupato mediamente piu` di 15 dipendenti.
  Per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu` di 15 dipendenti, per il 2022 l’aliquota è ridotta di 0,630 punti percentuali.
Condizionalità e formazione – La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Viene abrogata la norma (art. 22, D.Lgs. 150/2015) che disciplinava le sanzioni connesse ai mancati interventi alle iniziative formative da parte dei lavoratori in CIGS.
Commi da 204 a 214 – 219 e 220Ammortizzatori sociali: riforma Fondi
di solidarietà
La riforma dei Fondi di solidarietà si basa sull’estensione della disciplina a tutti i datori di lavoro (non coperti da CIGO/CIGS) con almeno un dipendente e con l’unificazione in un assegno di integrazione salariale che coprirà le causali riconducibili alle stesse della CIGO/CIGS con durate da modulare in base alla dimensione e alla specifica causale ed entro il limite di 24 mesi complessivi nel quinquennio. La misura dell’assegno è pari al massimale previsto per CIGO/CIGS. Entro il 31.12.2022, i fondi già costituiti si adeguano a tale disposizione mentre, in mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (FIS). Per i fondi bilaterali negoziali di cui all’articolo 26 citato, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31.12.2021, il termine di adeguamento e` fissato al 30 giugno 2023.
Fondi di solidarietà bilaterale (modifica agli artt. 26 e segg. D.Lgs 148/2015) Dall’1.1.2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla predetta data le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu` rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (articolo 10 D.Lgs. 148/2015), con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie. L’istituzione di tali fondi e` obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano a tale disposizione entro il 31.12.2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale (FIS) a cui vengono trasferiti i contributi versati. Il versamento dei contributi ordinari al Fondo è condizione per il rilascio del DURC.
Fondi bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs. 148/2015) Rimangono immutate le norme già in vigore per i settori artigiani e somministrazione. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1.1.2022, sono soggetti alla disciplina di tali fondi anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31.12.2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel FIS a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Fondo di integrazione salariale (FIS) Dall’1.1.2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che non aderiscono ai predetti fondi di solidarietà bilaterali. Dal 2022 l’assegno di integrazione salariale (v. dopo), in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, e` riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile; b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu` di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. Contribuzione – Quella ordinaria è pari a allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu` di cinque dipendenti. Per il 2022 l’aliquota e` ridotta di: a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu` di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti; c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu` di quindici dipendenti; d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu` di cinquanta dipendenti.
  In caso di utilizzo della prestazione il datore di lavoro deve versare un contributo pari al 4% della retribuzione persa. Dal 2025 l’aliquota si riduce in misura pari al 40%, qualora nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno 24 mesi
215Contratto
di espansione
Nel confermare l’impianto dell’art. 41 del D.Lgs. 148/2015, viene prorogato il relativo regime per il biennio 2022/2023, con abbassamento della soglia dimensionale minima per potervi accedere da 100 a 50 unità lavorative.
216CIGS: regime transitorioAlle imprese beneficiarie fino al 31.12.2021 della CIGS (art. 20, D.Lgs. 148/2015), per situazioni di particolare difficoltà economica, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
217/218Cisoa: settore marittimoDall’1.1.2022, il trattamento di integrazione salariale degli operai agricoli e` riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, nonche´ agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non. I conguagli o i rimborsi di somme anticipate ai lavoratori va richiesto entro 6 mesi a pena di decadenza.
221/223NaspiDal 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Dal 2022 inoltre, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, realizzate nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione è abolito.
Riduzione Naspi – Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.
DIS COLL – In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022 la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione ed e` corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. La DIS-COLL non puo` in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL e` riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso. A decorrere dall’1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, e` dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.
224/238Delocalizzazioni e cessazione dell’attività produttiva
in Italia
I datori di lavoro che nell’anno precedente hanno occupato mediamente almeno 250 dipendenti e che intendono chiudere una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività` con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, devono attuare una procedura con le parti sociali, regioni e stato al fine di elaborare un piano per attenuare le ricadute occupazionali. A tale scopo occorre: › darne comunicazione per alle Rsa o Rsu nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, al Ministero dello sviluppo economico, e all’Anpal. › La comunicazione va effettuata almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamenti collettivi. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli. › Entro 60 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano di durata non superiore a 12 mesi in cui programmare la salvaguardia dell’occupazione e il piano viene discusso da tutti gli attori entro 30 giorni dalla presentazione.
CIGS ai lavoratori – I lavoratori interessati dal predetto piano, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter, D.Lgs. 148/2015 che regola la transizione occupazionale e accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
Divieto di licenziamento – Prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non puo` avviare la procedura di licenziamento collettivo ne´ intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Sanzioni – L’inosservanza dei seguenti obblighi comporta le seguenti conseguenze: › In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi essenziali: il datore di lavoro e` tenuto a pagare il contributo di licenziamento in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo non trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, c. 35, legge n. 92/2012;
  › In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, il datore di lavoro e` tenuto a pagare il contributo di licenziamento aumentato del 50% e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, non trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, c. 35, legge n. 92/2012. › In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni previsti, avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione l’art. 4, cc. 5 e 6, medesima legge n. 223/1991, che regola gli effetti dell’esame congiunto tra le parti.
239MaternitàAlle lavoratrici iscritte alla gestione separata, o alle gestioni autonome dell’Inps (artigiani, commercianti, agricoli) nonché le libere professioniste iscritte alle Casse di previdenziali, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% degli aumenti del costo della vita, l’indennità di maternità e` riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
240/242Fondi interprofessionali e formazione continuaNelle province di Trento e Bolzano possono essere istituiti fondi territoriali intersettoriali. I fondi interprofessionali altresì finanziano, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. A tale scopo per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale e` annualmente rimborsato il costo dei programmi.
243/247Assunzione cassintegratiI datori di lavoro che assumono lavoratori in CIGS prorogata per transizione occupazionale (art. 22 ter, D.Lgs. 148/2015), possono chiedere, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento di CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per una durata massima di 12 mesi. Il beneficio è soggetto ad autorizzazione della Commissione UE. I datori di lavoro interessati non devono, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, avere proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Il contributo è revocato se il datore di lavoro nei 6 mesi successivi: › licenzia il lavoratore assunto; › licenzia con procedura di licenziamenti collettivi o per gmo un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto. La predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore, ai fini del periodo utile massimo di utilizzo del beneficio. Costituzione coop – Il beneficio e` riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale in base all’articolo 22-ter citato, costituiscano una cooperativa.
248Assunzione
per la riqualificazione di apprendisti
Anche i cassintegrati fruitori della CIGS per transizione occupazionale possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età.
249/250Occupazione giovaniNell’ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), potranno essere sottoscritti accordi in sede istituzionale tra le parti sociali per realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.
251/252Ricollocazione lavoratori autonomiLe misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute, tramite i centri per l’impiego e gli intermediari del collocamento autorizzati, anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.
253/254Decontribuzione coopAlle cooperative che si costituiscono, a decorrere dall’1.1.2022, da parte di lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, e` riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il tutto nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
376Fondi editoriaE` istituito presso il Ministero dell’economia il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
520Decontribuzione agricolturaÈ prorogato per tutto il 2022 e per la durata di 24 mesi l’esonero contributivo a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2022 alla previdenza speciale gestita dall’Inps.
645Contributi apprendistatoPer i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, e` riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
720/726Riforma
dei tirocini
Vengono approvati i punti essenziali per l’emanazione delle linee guida da parte della Conferenza stato-regioni entro 6 mesi, in materia di tirocini formativi. I punti sono i seguenti: › limitazione del tirocinio a chi si trovi in difficoltà di inclusione sociale; › riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa; › definizione di livelli essenziali della formazione e certificazione finale; › prevenzione e contrato a usi distorti dell’istituto. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non puo` essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio e` svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante e` punito con la pena dell’ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. L’ospitante deve inoltre comunicare al collocamento l’instaurazione del rapporto e deve garantire il rispetto delle misure di igiene e sicurezza.
763Rientro ricercatori: benefici fiscaliViene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli, sulla base di criteri individuati dall’Agenzia delle entrate. Tale possibilità e` legata al numero dei figli e all’acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia. Il beneficio consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti ed esclusione dei medesimi emolumenti dalla formazione del valore della produzione netta dell’Irap. A tale fine occorre versare: › il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia se si ha almeno un figlio minorenne, o si e` diventati proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, oppure › il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia se si ha almeno 3 figli minorenni, o si e` diventati proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
923Settore sportivo. Sospensione terminiA favore delle le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento è disposta la sospensione dei: › termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.4.2022; › termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2022 al 30.4.2022; › termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; › termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2022 al 30 aprile 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo.
927/944Sospensione adempimenti professionistiLa norma disciplina la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi a carico dei professionisti, iscritti ad un albo professionale, per conto dei propri clienti, in caso di eventi che rendano impossibile espletare l’incarico. Gli eventi in questione riferiti al professionista sono: malattia o infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu` di tre giorni – il parto prematuro e l’interruzione di gravidanza oltre il terzo mese da parte della libera professionista.
Esonero responsabilità – Il professionista non è responsabile per il mancato assolvimento di adempimenti con scadenza entro 60 giorni dal ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea. In caso di decesso del professionista i termini sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
Sospensione termini – I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. La sospensione scatta solo in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
  Sanzioni – L’avere beneficiato di tale sospensione in presenza di una falsa dichiarazione o attestazione comporta l’applicazione nei confronti del professionista di una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo e` punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.