Entro il prossimo 21 dicembre i titolari di partita Iva che, in forza di misure di contenimento della pandemia, hanno subìto la chiusura delle proprie attività per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (es discoteche, sale da ballo, ecc.) possono inviare apposita istanza per richiedere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2, Dl 25 maggio 2021, n. 73. Le Entrate, con apposito Provvedimento, hanno stabilito contenuto, modalità e termine di presentazione di tale istanza.
L’articolo 2, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) ha istituito un fondo (1) per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di taluni soggetti che esercitano attività per le quali, per evitare il diffondersi della pandemia da Covid-19, è stata disposta la chiusura nei primi mesi dell’anno 2021.
Ambito soggettivo
Beneficiari del bonus sono i soggetti titolari di partita Iva che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate – ai sensi degli articoli 1 e 2, Dl 25 marzo 2020, n. 19 – per evitare la diffusione della pandemia è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo dialmeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.
L’articolo 11, Dl 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del fondo, di cui al citato articolo 2, Dl 73/2021, a favore dei soggetti titolari di partita Iva la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili », risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.
Con il Dm Mise/Mef 9 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2021, n. 240) – di seguito anche solo il «Decreto») – sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.
La misura di sostegno non può essere erogata:
- quanto al contributo prioritario di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili), ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del Dl 23 luglio 2021, n. 105 (23 luglio 2021);
- quanto al contributo ordinario di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto (soggetti di cui all’articolo 2, Dl 73/2021) qualora la partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del Dl 25 maggio 2021, n. 73 (26 maggio 2021).
Parimenti, sono esclusi dall’aiuto:
- i soggetti non residenti o non stabiliti in Italia (alla data di presentazione dell’istanza di cui infra);
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir;
- i soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’articolo 2, punto 18, Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.
Diversamente, sono inclusi tra i beneficiari del contributo, in relazione allo svolgimento di attività commerciali:
- gli enti non commerciali;
- gli enti del Terzo settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Attività economiche interessate
Il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto ( contributo prioritario), spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 – e comunicata con il modello AA7/AA9 all’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 35, Dpr 633/1972 – è individuata dal codice Ateco 2007 «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili» e alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste dagli articoli 1 e 2, Dl 25 marzo 2020, n. 19.
Attività esercitate (codice Ateco 2007) dai beneficiari del contributo | |||
Contributo prioritario (lettera a) dell’articolo 4 del Decreto) | Contributo ordinario (lettera b) dell’articolo 4 del Decreto) | ||
Codice Ateco | Descrizione dell’attività | Codice Ateco | Descrizione dell’attività |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo, night-club e simili | 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano | ||
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting | ||
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica | ||
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri ricreativi e d’intrattenimento | ||
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere | ||
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi | ||
85.52.01 | Corsi di danza | ||
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione | ||
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche | ||
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | ||
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | ||
91.02.00 | Attività di musei | ||
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | ||
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | ||
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse | ||
93.11.10 | Gestione di stadi | ||
93.11.20 | Gestione di piscine | ||
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | ||
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca | ||
93.13 | Gestione di palestre | ||
93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici | ||
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | ||
93.29.30 | Sale giochi e biliardi | ||
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | ||
96.04 | Servizi dei centri per il benessere fisico | ||
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto ( contributo ordinario), spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 – e comunicata con il modello AA7/AA9 all’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 35, Dpr 633/1972 – rientra tra quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del Decreto, rimaste chiuse – per effetto delle suddette disposizioni di contenimento della pandemia – tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
I contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del Decreto non sono alternativi; pertanto, i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 «93.29.10», se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere del citato comma, possono richiedere entrambi i contributi.
Ammontare del contributo
Le risorse destinate ai contributi suddetti vengono così ripartite:
- per il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto (contributo prioritario) le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 11, Dl 23 luglio 2021, n.105 sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascun beneficiario;
- per il contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto (contributo ordinario), le rimanenti risorse finanziarie stabilite dall’articolo 2, comma 1, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (oltre ad eventuali economie derivanti dal riparto del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto) sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino a un importo di 3.000 euro, entro i seguenti importi massimi:
- 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a 400.000 euro ovvero per i soggetti che – avendo attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2019 – non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta;
- 7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 1 milione di euro.
Ammontare del contributo | ||
Contributo prioritario (lettera a) dell’articolo 4 del Decreto) | Contributo ordinario (lettera b) dell’articolo 4 del Decreto) | |
Il contributo è ripartito in egual misura tra i soggetti beneficiari, con un limite massimo di 25.000 euro a beneficiario | Ammontare dei ricavi/compensi del 2019 (*) | Ammontare del contributo |
Fino a 400.000 euro | 3.000 euro | |
Oltre 400.000 euro e fino a 1 milione di euro | 7.500 euro | |
Superiore a 1 milione di euro | 12.000 euro | |
(*) Ai fini del calcolo del contributo rilevano i ricavi/compensi relativi al 2019 di cui agli articoli. 85, comma 1, lettere a) e b) e 54, comma 1, del Tuir. In assenza di ricavi/compensi relativi al 2019, il contributo spetta in egual misura tra i beneficiari per l’importo di 3.000 euro. Nel caso in cui le predette risorse siano insufficienti a soddisfare le richieste riferite a tutte le domande ammissibili, fermo restando il riconoscimento di un contributo in misura pari a 3.000 euro, l’agenzia provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di domande ammissibili. |
Il contributo in esame:
- non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui, rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Presentazione e contenuto dell’istanza
Per la richiesta del contributo, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare (2) un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Successivamente, al termine per la presentazione delle istanze, viene effettuata la ripartizione dei fondi (come retro visto) per l’erogazione dei contributi.
Con il Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336230, l’agenzia delle Entrate ha definito:
- le modalità di presentazione dell’istanza;
- il contenuto dell’istanza;
- i termini di presentazione dell’istanza;
- le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del Decreto.
Termini di presentazione dell’istanza | |
Dal | Al |
2 dicembre 2021 | 21 dicembre 2021 |
Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa. La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’agenzia delle Entrate e può essere effettuata, direttamente o tramite intermediari. |
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.
L’agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa con la quale l’agenzia delle Entrate stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applica l’articolo 31 e seguenti, Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’agenzia delle Entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni, in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20, Dpr 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, Dl 29 novembre 2008, n. 185 nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28, Dl 31 maggio 2010, n. 78.
Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 (il contenzioso è devoluto alla giurisdizione tributaria).
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 (istituto del ravvedimento operoso).
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi – sulla base di apposito protocollo – dall’agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al ministero dell’Interno per i controlli di cui al Libro II del Dlgs 159/2011.
Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del Codice penale.
Altri adempimenti
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 125, legge 124/2017, ad esempio mediante l’indicazione nella Nota integrativa al bilancio ovvero mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet (o sul portale dell’Associazione di categoria di appartenenza) di quanto ricevuto (così pare disporre l’articolo 7, comma 2, Dm 9 settembre 2021 anche se la modalità di assegnazione del contributo non pare che richieda l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 124/2017).