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Approfondimenti

Circolare per la Clientela|21 luglio 2021|n. 15

Il Provvedimento agenzia delle Entrate 2 luglio 2021 ha stabilito modalità e termini (dal 5 luglio al 2 settembre 2021) per la presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto «alternativo» previsto dal cd. Decreto Sostegni-bis. Si ricorda che tale contributo può essere ottenuto direttamente sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Contributo «alternativo»

Con il Decreto Sostegni-bis (articolo 1, commi 5-15, Dl 73/2021), il legislatore ha previsto il riconoscimento di uncontributo a fondo perduto (Cfp) « alternativo» a quello automatico (articolo 1, commi 1-4, Dl 73/2021) previsto dallo stesso Decreto (riconosciuto in misura pari al 100% del contributo previsto dal Dl 41/2021, cd. Decreto Sostegni), a favore dei titolari di partita Iva che hanno subìto una riduzione del fatturato.

Il fatturato da raffrontare riguarda i seguenti due periodi: 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Da quanto detto risulta evidente che il Cfp «alternativo» – rispetto a quello automatico – è calcolato su un diverso periodo di riferimento (quest’ultimo confrontava il fatturato del 2020 con quello del 2019).

Il Cfp spetta:

  • a coloro che non hanno fruito del Cfp previsto dal Dl 41/2021 (1);
  • a coloro che hanno fruito del Cfp previsto dal Dl 41/2021. In particolare, i soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo del Decreto Sostegni (Dl 41/2021), abbiano comunque beneficiato del contributo «automatico» potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo «alternativo» presentando apposita istanza.

Se dal ricalcolo, invece, consegue una somma inferiore non è prevista alcuna decurtazione del ristoro.

Quanto all’ambito soggettivo, questo Cfp spetta ai soggetti – residenti o stabiliti nel territorio dello Stato – che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, e che siano titolari di partita Iva (attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).

Restano ferme le condizioni, previste anche per il contributo «automatico», del:

  • mancato superamento della soglia di ricavi/compensi di 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti «solari»);
  • calo del fatturato (2). Precisamente, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 dev’essere stato inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (3).

Importo spettante

Sulla differenza del fatturato (del periodo 2020/2021 rispetto a quello del periodo 2019/2020) va applicato un coefficiente così differenziato:

a) se il soggetto ha già beneficiato del Cfp del Decreto Sostegni applicherà i coefficienti previsti dal Dl 41/2021, definiti sulla base dei ricavi/compensi dell’anno 2019 (60% fino a 100.000 euro; 50% oltre 100.000 e fino a 400.000 euro; 40% oltre 400.000 e fino a 1 milione di euro; 30% da oltre 1 a 5 milioni di euro; 20% oltre 5 e fino a 10 milioni di euro);

b) se il soggetto non ha beneficiato del Cfp del Decreto Sostegni applicherà nuovi coefficienti (chiamiamolo un Cfp «rafforzato»), previsti dall’articolo 1, Dl 73/2021, definiti sempre sulla base dei ricavi/compensi dell’anno 2019 (90% fino a 100.000 euro; 70% oltre 100.000 e fino a 400.000 euro; 50% oltre 400.000 e fino a 1 milione di euro; 40% da oltre 1 e fino a 5 milioni di euro; 30% da 5 a 10 milioni di euro).

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro (4).

Modelli Redditi – Righi di riferimento per il calcolo della differenza di fatturato
Modello redditiRegime contabile adottatoRigo di riferimento
Persone fisicheContabilità ordinariaRS116
Contabilità semplificataRG2, campo 2
Lavoratori autonomiRE2, campo 2
Contribuenti forfetarida LM22 a LM27, campo 3
Contribuenti minimiLM2
Società di personeContabilità ordinariaRS116
Contabilità semplificataRG2, campo 5
Lavoratori autonomiRE2
Società di capitali RS107, campo 2
Enti non commerciali
ed equiparati
Contabilità ordinariaRS111
Contabilità semplificataRG2, campo 7
Regime forfetario articolo 145, TuirRG4, campo 2
Contabilità pubblicaRC1
Lavoratori autonomiRE2

Le istruzioni precisano quanto segue:

  • se il soggetto svolge più attività, sia per il rispetto del limite (10 milioni di euro) per accedere al beneficio sia per la fascia dei ricavi/compensi da indicare, va considerata la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività;
  • per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (es., agriturismi, allevamento, ecc.) persone fisiche/società semplici/enti non commerciali, va considerato l’ammontare del volume d’affari (rigo VE50 del modello Iva 2020). In presenza di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d’affari di tutti i moduli della dichiarazione Iva. Se la dichiarazione Iva non dev’essere presentata, va considerato l’ammontare complessivo del fatturato 2019.

Fruizione

Il Cfp, che non concorre alla formazione dellabase imponibile ai fini delle im­poste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap, può essere riconosciuto, alternativamente, e con scelta irrevocabile:

  • direttamente sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario;
  • tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24. Se si sceglie l’utilizzo in compensazione, il credito va così fruito nella sua totalità. Il modello F24 dev’essere trasmesso tramite i canali telematici dell’agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) con la precisazione che il credito può essere utilizzato solo a valle dei controlli degli esiti della domanda e successivamente alla comunicazione dell’agenzia di riconoscimento del contributo.

Occorre evidenziare che i soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto automatico manifestando la scelta di accredito su conto corrente o utilizzo come credito d’imposta, non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione. Di conseguenza, è possibile indicare nella domanda per il contributo «alternativo» una modalità di erogazione diversa rispetto a quella precedentemente richiesta.

Qualora dai controlli effettuati dall’agenzia delle Entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante:

  • viene recuperato il con­tributo non spettante, con i relativi interessi (5);
  • vengono irrogate le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’articolo 316-ter Codice penale (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­mento delle sanzioni (6).

Adempimenti

Per ottenere il contributo «alternativo» è necessario presentare apposita istanza all’agenzia delle Entrate, con modalità e termini definiti con il provvedimento 2 luglio 2021, n. 175776.

La domanda va presentata all’agenzia delle Entrate in via telematica, alternativamente, tramite:

  • l’applicazione desktop telematico;
  • l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’istanza – telematica – può essere presentatadirettamente dal contribuente ovvero da intermediario abilitato (articolo 3, Dpr 322/1998) delegato all’utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche (7) ovvero che abbia ricevuto una delega ad hoc (in tale ultimo caso l’intermediario deve barrare una casella con la quale attesta, ai sensi dell’articolo 47, Dpr 445/2000, l’avvenuto conferimento della delega (8)).

L’istanza conterrà anche una dichiarazione circa il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 delQuadro temporaneo aiuti di Stato o Temporary Framework (articolo 1, commi da 13 a 17, Dl 41/2021; Comunicazione Ue 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final; Comunicazione Ue 28 gennaio 2021, n. 564) (9).

Il provvedimento stabilisce anche il momento a partire dal quale è possibile inviare l’istanza: dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021.

Precisamente, la domanda va presentata entro i seguenti termini:

  • dal 5 luglio al 2 settembre 2021 nel caso in cui la domanda sia presentata tramite il servizio web;
  • dal 7 luglio al 2 settembre 2021 nel caso in cui la domanda sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico.

Entro gli stessi termini è possibile, in caso di errore, presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.

I soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva potranno inviarla solo dopo la presentazione della Lipe riferita al primo trimestre 2021 (scadente il 31 maggio 2021).

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del Cfp (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’agenzia delle Entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;
  • successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ri­cevute” della propria area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in­viata, al proprio indirizzo pec, un’apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istan­za o di una rinuncia.

Compilazione dell’istanza

Si forniscono alcune indicazioni per la compilazione dell’istanza telematica da trasmettere per la richiesta del Cfp.

Quadro di sintesi

Nella tavola che segue vengono sintetizzate le caratteristiche e i presupposti del Cfp «alternativo».

Il Cfp «alternativo»
Oggetto di analisiPrecisazioni
BeneficiariSoggetti, residenti o stabiliti in Italia, che hanno la partita Iva aperta ed esercitano attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario
Soggetti esclusiSoggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Dl 73/2021 (26 maggio 2021), enti pubblici (articolo 74 del Tuir), società di partecipazione non finanziaria (articolo 162-bis del Tuir)
Soglie dimensionaliIl Cfp spetta ai soggetti che non abbiano superato la soglia di 10 milioni di euro (di reddito agrario, di ricavi e di compensi, rispettivamente di cui agli articoli 32, 85, comma 1, lettere a) e b) e 54, comma 1, del Tuir) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis (anno 2019) (1)
PresuppostoCalo di fatturato
Base di calcoloDifferenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020
Misura del contributoAlla base di calcolo si applicano le seguenti percentuali, distinguendo tra: a) soggetti che hanno beneficiato del Cfp del Dl 41/2021: › 60% per i soggetti con soglie dimensionali fino a 100.000 euro; › 50% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 100.000 e fino a 400.000 euro; › 40% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro; › 30% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro; › 20% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro; b) soggetti che non hanno beneficiato del Cfp del Dl 41/2021: › 90% per i soggetti con soglie dimensionali fino a 100.000 euro; › 70% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 100.000 e fino a 400.000 euro; › 50% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro; › 40% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro; › 30% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro
Importo massimoL’importo del Cfp non può essere superiore a 150.000 euro
Modalità di corresponsioneAccreditamento su conto corrente bancario o postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario ovvero sotto forma di riconoscimento di credito d’imposta (2)
Adempimenti da parte del beneficiarioI soggetti che: a) avendo presentato l’istanza del Cfp di cui al Dl 41/2021, hanno ottenuto il contributo «automatico», possono presentare un’istanza per ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato come sopra (3); b) i soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), presentano apposita istanza telematica all’agenzia delle Entrate
I beneficiari del Cfp presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato (Temporary Framework)
Termine di presentazione dell’istanzaEntro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell’istanza (ossia dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021). Ad ogni modo, per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva (cd. Lipe, ai sensi dell’articolo 21-bis, Dl 31 maggio 2010, n. 78), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della Lipe riferita al primo trimestre 2021 (che ha, come scadenza naturale, il 31 maggio 2021)
(1) Per i titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (es. agriturismi, allevamento, ecc.), esercitanti l’attività come imprese individuali, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre fare riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019): in questo caso, per motivi di semplificazione, si fa riferimento all’importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva. Il contribuente che, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, deve eseguire la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2019.
(2) Non operano le limitazioni alla compensazione previste dall’articolo 31, comma 1, Dl 31 maggio 2010, n. 78; dall’articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388; dall’articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244. In pratica, non operano le limitazioni alla compensazione in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, il limite di 700.000 annui (soglia innalzata per il 2021 a 2 milioni di euro), né il limite di 250.000 euro relativo ai crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi.
(3) In tal caso il Cfp «automatico» già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta verrà scomputato da quello riconosciuto come Cfp «alternativo». Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo «alternativo» emerge un contributo inferiore rispetto a quello «automatico», l’agenzia delle Entrate non darà seguito all’istanza stessa.

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Note:

1) Si tratta dei soggetti che non hanno presentato istanza al contributo Sostegni (il cui termine è scaduto il 28 maggio 2021) o l’hanno presentata ma è stata scartata oppure hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo Sostegni.

2) Circa la determinazione del fatturato l’agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni con la Cm 14 maggio 2021, n. 5/E. Di recente alcuni pronunciamenti di prassi (interpelli 24 giugno 2021, nn. da 438 a 445; interpello 8 luglio 2021, n. 468; interpello 12 luglio 2021, n. 472) hanno ulteriormente fornito chiarimenti su casi specifici.
Si osserva che il requisito del calo del fatturato dev’essere sempre soddisfatto, non essendo prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per i soggetti con attivazione della partita Iva dall’1 gennaio 2019.

3) Con riguardo all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi per ciascun periodo (1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021) è determinato dividendo l’importo complessivo del fatturato/corrispettivi di ciascun periodo per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva nel periodo. A tal fine, per i soggetti che hanno attivato la partita Iva:
– anteriormente all’1 aprile 2019, l’importo complessivo del fatturato/corrispettivi realizzati nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 va suddiviso per 12 mesi;
– tra l’1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020 l’importo complessivo del fatturato/corrispettivi va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
Ad esempio, se la partita Iva è stata attivata il 12 maggio 2019, l’importo complessivo del fatturato/corrispettivi realizzato va suddiviso per 10 mesi.
Il principio esposto vale anche nel caso degli eredi che proseguono l’attività del de cuius e del soggetto dante causa che deriva da un’operazione straordinaria.

4) Non è previsto un importo minimo, come invece era stato fatto per il Cfp del Dl 41/2021.

5) Per i codici tributo si veda la Rm 7 luglio 2021, n. 45/E.

6) Quanto dovuto ai fini della restituzione spontanea va corrisposto tramite il modello F24 ELIDE, riportando i codici tributo istituiti con le RRmm 26 giugno 2020, n. 37/E e 12 aprile 2021, n. 24/E.

7) Rispettivamente: provvedimento 29 luglio 2013, n. 92558 e provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241.

8) L’intermediario deve far sottoscrivere al soggetto richiedente il modello di istanza in esame compilato e conservarlo unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente.

9) Secondo l’Associazione nazionale commercialisti (ANC, comunicato 5 luglio 2021) vengono chieste al contribuente informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come gli aiuti di Stato ricevuti, “ il cui controllo relativo all’eventuale superamento dei limiti può essere svolto dal back office, sulla base dei dati reali e attendibili che la fonte degli stessi detiene ”.