Contributi a fondo perduto
A chi si rivolge | ||
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Tutte le imprese | Tutti i professionisti | Non sono interessate |
Abstract
Il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, entrato in vigore il 23 marzo 2021, denominato “Decreto Sostegni”, introduce un ulteriore contributo a fondo perduto volto a ristorare tutte le attività che hanno avuto una flessione di almeno il 30 per cento del “fatturato” medio mensile nel 2020 rispetto al fatturato medio mensile del 2019.
Commento
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il decreto-legge così detto “Sostegni”, n. 41 del 22 marzo 2021, entrato in vigore il giorno 23 marzo 2021.
Si tratta di un Decreto volto a sostenere, tra le altre, le attività economiche colpite dal COVID-19, attraverso dei contributi a fondo perduto ma anche attraverso una nuova edizione della così detta “pace fiscale” e delle ulteriori indennità, che si vanno ad aggiungere a quelle già introdotte con i vari decreti “Ristori” nel corso del 2020.
Di seguito si riporta la prima parte delle principali e più significative norme fiscali, mentre la seconda parte sarà pubblicata nella “Circolare 24 Fisco” del 25 marzo 2021.
Art. 1, COMMI DA 1 A 9 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’articolo 1 introduce un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:
– svolgono attività d’impresa, con ricavi di cui all’articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 917 del 1986 non superiori ad euro 10 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento ossia, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019,
– arte o professione, con compensi di cui all’articolo 54 del DPR n. 917 del 1986 non superiori ad euro 10 milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento ossia, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019, o
– producono reddito agrario, di cui all’articolo 32 del DPR n. 917 del 1986.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
– ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
– ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
– agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del DPR n. 917 del 1986,
– agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del DPR n. 917 del 1986.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta | |
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. |
L’ulteriore condizione posta dalla norma al fine di poter beneficiare del contributo a fondo perduto è che:
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto
– all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, dell’anno 2019.
Evidenziando che indipendentemente dal rispetto della condizione di cui sopra, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, sul fronte dell’ammontare del contributo a fondo perduto, viene disposta una “scaletta” di percentuali, che si riportano nella tabella che segue, da applicare sulla differenza tra
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, per determinare la media mensile si deve avere riguardo, invece, ai mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva. Tale disposizione dovrebbe significare che se un soggetto ha attivato la partita Iva ad aprile 2019, la media mensile 2019 sarà rappresentata dalla media mensile su nove mesi.
Misura del Contributo a fondo perduto | |
Ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019) | Percentuale da applicare alla differenza tra fatturato medio mensile 2020 e 2019 |
Ricavi e compensi non superiori a euro 100.000 | 60% |
Ricavi e compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 | 50% |
Ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 | 40% |
Ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 | 30% |
Ricavi e compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 | 20% |
Si legge nella relazione tecnica al decreto-legge in commento che «Per i soggetti c.d. “forfettari” (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione Iva, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati».
Vengono stabiliti dei limiti minimo e massimo di contributo a fondo perduto riconoscibili al singolo soggetto, valevoli anche per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020, come di seguito indicato:
– il contributo a fondo perduto non può essere superiore ad euro 150.000;
– il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto:
– non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986;
– non concorre alla base imponibile IRAP;
– in alternativa alla erogazione in denaro, su scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso di compensazione non si applicano i limiti annuali e quelli riferiti ai crediti d’imposta.
Per ottenere il contributo a fondo perduto è necessario che gli interessati presentino, in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate che può essere presentata anche tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica di presentazione ed è necessario un apposito provvedimento per definire il contenuto e i termini di presentazione dell’istanza stessa.
Proroga della precompilata e disposizioni su altri fondi
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Abstract
Il “Decreto Sostegni” proroga anche i termini per la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei registri Iva precompilati nonché per la predisposizione della dichiarazione annuale Iva precompilata
Commento
ART. 1, COMMA 10 – PROROGA TERMINI PRECOMPILATA IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Attraverso una modifica all’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015 , viene disposto il rinvio dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, del termine entro il quale avviare il processo sperimentale di predisposizione delle bozze di registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alle operazioni effettuate dallo stesso 1° luglio 2021.
Viene anche soppressa la lettera c), del primo comma del citato articolo 4 del Decreto n. 127, che disponeva la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della bozza di dichiarazione Iva annuale che, attraverso il nuovo comma 1-bis dell’articolo 4, verrà predisposta, in via sperimentale, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022 e, quindi, dal 2023.
ART. 1, COMMA 11 – ABROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COMMI 14-BIS E 14-TER DEL DL N. 137 DEL 2020
Vengono abrogati i commi 14-bis e 14-ter, dell’articolo 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 , che disciplinavano il contributo a fondo perduto riconosciuto in favore
– di operatori con sede in centro commerciali,
– di operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo (contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto n. 137 del 2020, ndA) è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 |
Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto (n. 137 del 2020, ndA), il contributo di cui al predetto comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell’Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 |
ART. 3 – FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Con riferimento al “Fondo per l’esonero dai contributi per professionisti e lavoratori autonomi”, di cui al comma 20, dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020 , viene incrementata la dotazione finanziaria portandola da 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 a 2.500 milioni euro per il medesimo anno.
Si ricorda che tale Fondo è stato istituito per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti da
– lavoratori autonomi e
– da professionisti,
a condizione
– che siano iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS ovvero, per i professionisti,
– che siano iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996,
– che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
– che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
Evidenziando che sono esclusi dall’esonero i premi INAIL, sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali:
– i medici,
– gli infermieri e
– gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3,
già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Si ricorda che
- Probabilmente la norma più importante del “Decreto Sostegni” è quella relativa al contributo a fondo perduto
- Il contributo a fondo perduto riguarda tutte le attività che rispettano le condizioni poste dalla norma
DL “Sostegni” – 1^ parte di 2 – i punti salienti
La normativa | E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il decreto-legge così detto “Sostegni”, n. 41 del 22 marzo 2021, entrato in vigore il giorno 23 marzo 2021. |
Contributo a fondo perduto | L’articolo 1 introduce un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che è dato dall’applicazione di una percentuale, stabilita per scaglioni di ricavi e compensi, alla differenza tra fatturato medio mensile 2020 e fatturato medio mensile 2019. |
Rinvio dei registri precompilati | Attraverso una modifica all’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, viene disposto il rinvio dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021, del termine entro il quale avviare il processo sperimentale di predisposizione delle bozze di registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle entrate |
Fondo autonomi e professionisti | Con riferimento al “Fondo per l’esonero dai contributi per professionisti e lavoratori autonomi”, di cui ala comma 20, dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, viene incrementata la dotazione finanziaria portandola da 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 a 2.500 milioni euro per il medesimo anno |