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1. L’adempimento in sintesi

2. Soggetti interessati

3. Modalità e termini di adempimento

4. Casi pratici

1. L’adempimento in sintesi

Il decreto-legge “Cura Italia”, n. 18 del 17.03.2020, emanato a seguito dell’evento epidemico che ha colpito l’Italia, così detto “Corona virus” (Covid-19), al fine di sostenere i contribuenti che risultano essere stati e che saranno danneggiati da tale evento, ha differito tutta una serie di versamenti che, però, non riguardano sempre tutti i contribuenti indistintamente, ma che dipende dal tipo di soggetto e anche dal Comune in cui si trova collocato.

Cosa scade

Per chi

Come adempiere

Sono sospesi e rinviati una serie di versamenti a causa del così detto “Corona virus” (Covid-19) Tutti i contribuenti Il termine di versamento che cade nel lasso temporale indicato dalla norma viene differito alla nuova scadenza indicata dalla norma stessa

 

2. Soggetti interessati

Sono interessati all’adempimento in esame tutti i contribuenti, tenendo conto, come si dirà di seguito, delle caratteristiche individuate dal decreto-legge “Cura Italia”.

 

3. Modalità e termini di adempimento

Il decreto-legge “Cura Italia”, n. 18 del 17.03.2020, ha previsto lo slittamento di determinati versamenti che vengono di seguito indicati suddividendoli per tipologia di contribuente.

Per la generalità dei contribuenti, slittano dal 16.03.2020 al 20.03.2020 i versamenti che dovevano essere effettuati nei confronti di pubbliche amministrazioni (come ad esempio l’Iva), compresi anche quelli per contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Si tratta, per esempio:

  • del versamento scadente il 16.03.2020 per l’Iva periodica;
  • del versamento scadente il 16.03.2020 per ritenute.

Sempre per la generalità dei contribuenti viene prevista la sospensione dei termini di versamento che scadono dal 08.03.2020 al 31.05.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento anche relativi all’INPS.

Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30.06.2020. Se nel periodo previsto per la sospensione il contribuente avesse effettuato o dovesse effettuare dei versamenti che risultano essere sospesi, non potrà chiedere il loro rimborso.

Per le imprese:

  • turistico-ricettive,
  • le agenzie di viaggio e turismo e
  • i tour operator,

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” e fino al 30.04.2020, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/73).

Sono sospensi dal 02.03.2020 e fino al 30.04.2020:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973);
  • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,

per i seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.
Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive e dilettantistiche la sospensione è fino al 31.05.2020.
I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

I. in un’unica soluzione entro il 30.06.2020;
II. a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo dal mese di giugno;
III. quanto eventualmente già versato non è rimborsato.

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida
professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) ONLUS (art. 10, D. Lgs. 460/97) iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, co. 1 D. Lgs. n.117/97.

Per:

  • le imprese turistico recettive,
  • per le agenzie di viaggio e turismo,
  • per i tour operator,
  • per tutti i soggetti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera r),

sono sospesi i versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo.

Tutti i versamenti sopra sospesi (Ritenute, contributi previdenziali, ecc, Iva) per tutti i soggetti sopra indicati (si veda eccezioni per alcuni soggetti della lettera a) sono effettuati senza sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.05.2020;
  • a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge “Cura Italia”, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020:

  • per ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e per le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che operano come sostituti;
  • per Iva. L’Iva è sospesa, indipendentemente dai ricavi o compensi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • per contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 31.05.2020, o
  • a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

Non è rimborsato quanto eventualmente già pagato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge “Cura Italia”, i ricavi e i compensi percepiti tra e la data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600 del 1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Per avvalersi della presente opzione, i contribuenti interessati rilasciano una dichiarazione da cui risulti che non si applica la ritenuta ai sensi della presente legge.

I contribuenti interessati provvedono a versare le ritenute d’acconto non operate del sostituto, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 31.05.2020, o
  • a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni:

1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini;
2) nella Regione Veneto: a) Vo’,

rimangono ferme le disposizioni già previste nei confronti delle persone fisiche con residenza ovvero sede operativa, alla data del 21.02.2020, nei Comuni sopra indicati, e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati, ossia sono sospesi:

  • i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti, scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 e il 31.03.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
  • i sostituti d’imposta con sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni indicati, non operano le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (artt. 23, 24 e 29 DPR 600/73), per il periodo di sospensione indicato sopra.

I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 31.05.2020, o
  • a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

Non è rimborsato quanto eventualmente già pagato

Sono prorogati al 29.05.2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’art. 110, co.6, lett. a) e b), R.D. 773/1931, e del canone concessorio.
Tali somme possono essere versate in rate mensili di pari importo con interessi di cui la prima entro il 29.50.2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata va versata entro il 18.12.2020.

4. Casi pratici

Facendo presente che i contribuenti che non si avvalgono di una o più delle sospensioni dei versamenti possono chiedere che del versamento si adatta comunicazione sul sito del MEF, sono altrtesì oggetto di sospensione anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23.2.2020 al 31.5.2020.
Essi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.
Si deve fare attenzione che quanto eventualmente già pagato e che poteva, in base a quanto sopra indicato, essere sospeso, non può essere rimborsato.

E’ anche differito:

  • al 31.05.2020, il termine del versamento del 28.2.2020 relativo alla definizione agevolata dei carichi pendenti pagati a rate e relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 – art. 3, co.2, lett. b) D.L. 119/2018;
  • al 31.5.2020 il termine del versamento del 28.2.2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi pendenti per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro 07.12.2018 e che potevano essere definiti, in base all’art. 3, co. 23, D.L. 119/2018, entro il 31.07.2019, nel caso in cui sia stato scelto il pagamento in 10 rate;
  • al 31.05.2020 il termine del versamento del 28.2.2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 a titolo di risorse proprie tradizionali come ad esempio i dazi della tariffa doganale comune, prelievi premi importi ect. della comunità, di cui all’art. 5, co. 1, lett. d), per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale;
  • al 31.05.2020 il termine del versamento del 28.02.2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti non compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai carichi pendenti di cui all’art. 3, D.L. 219/2018, presenti al 30.04.2019 e che hanno presentato la dichiarazione di definizione dei carichi pendenti entro il 05.07.2019 nel caso in cui il soggetto abbia deciso di pagare in 17 rate consecutive, in base al n.2), lett. b), co. 1, D.L. 34/2019;
  • al 31.5.2020 il termine del versamento del 31.3.2020 relativo ai debiti delle persone fisiche diversi dai debiti fino a 1.000 euro affidati agli  agenti della riscossione dal 2000 al 2010, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 derivanti dall’ommesso versamento d’imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dagli attività di accertamento automatico di cui all’art. 37-bis, DPR 600/73 e l’art. 54-bis DPR 633/72, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni se i predetti soggetti hanno optato per il versamento in 10 rate di cui al co. 190 del art. 1, L. 145/2018.