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Si ricorda che

  • Il ravvedimento operoso è un istituto che permette la correzione spontanea degli errori o delle omissioni del contribuente, riducendo le sanzioni a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere
  • Il nuovo articolo 13-bis va a normare il così detto ravvedimento parziale, che permette di ravvedere anche solo una parte del tributo non versato
Le tre tipologie di ravvedimento operoso parziale – I punti salienti
La normativa Dal 2015 il ravvedimento operoso è diventata la più importante modalità attraverso la quale chiudere, in tutto o in parte, eventuali problemi di carattere ovvero per rimediare ad errori involontariamente o volontariamente commessi dal contribuente. A porre in essere l’importante cambiamento dell’istituto in commento, è stata la legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014 , che ha completamente rivisitato l’articolo 13 del decreto-legislativo 472 del 1997 ed intervenendo, contestualmente, sul decreto n. 218 sempre del 1997 , norma, quest’ultima, che disciplina l’accertamento con adesione
I tributi amministrati dalla Agenzia Il panorama riferito al ravvedimento si è, quindi, ampliato notevolmente anche se la riduzione della sanzione ad un settimo, ad un sesto e ad un quinto può essere applicata solo in presenza di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, come, ad esempio, Irpef, Ires, Irap, Iva.
La non preclusione del ravvedimento Il comma 1-ter dell’articolo 13 del D. Lgs. 472 del 1997 , introdotto sempre dalla legge di stabilità per il 2015 , stabilisce che ai fini dell’applicazione delle disposizioni riferite al ravvedimento operoso ai tributi amministrati dalla Agenzia delle entrate, non opera la preclusione che prevede, per gli altri tributi, che il ravvedimento non possa trovare applicazione se la violazione è stata già constatata e comunque se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento «delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».
I tre ravvedimenti parziali Con l’articolo 13-bis del decreto-legislativo 472 del 1997 , quanto già affermato dall’Agenzia delle entrate diviene legge, non lasciando più spazio, ove ancora ve ne fossero, a dubbi di qualsiasi natura, anche passati, visto che la norma stessa è una interpretazione autentica di quanto disposto dall’articolo 13 del medesimo decreto-legislativo.

La prima fattispecie individuata dalla nuova norma riguarda proprio il versamento frazionato del tributo. In tale caso viene disposto che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche con riferimento al singolo versamento parziale del tributo, sempre che vengano versati gli interessi ad esso riferito e le sanzioni ridotte nella misura corrispondente al momento di versamento del tributo stesso.

Una seconda norma riguarda il versamento in ritardo del tributo e il momento non contestuale di versamento dell’imposta. Ebbene, una volta calcolata la sanzione in base al momento di versamento del tributo, la stessa verrà ridotta, in base a quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto-legislativo 472 del 1997 , in base al momento in cui è versata la sanzione stessa e non in base al momento in cui è stato versato il tributo. Naturalmente se nelle more del versamento della sanzione dovesse venire accertato il mancato versamento della stessa, il contribuente sarà assoggettato a sanzione piena.

L’ultima fattispecie regolata dall’articolo 13-bis , riguarda il versamento frazionato di un tributo, naturalmente perché una norma lo dispone. In tale caso il contribuente può ravvedere il singolo versamento applicando la sanzione e andandola ancora una volta a ridurre a seconda del momento del suo versamento. In questo caso di versamento rateizzato, è possibile ravvedere anche il versamento complessivo, riducendo la sanzione, determinata in base al ritardo del versamento, a seconda del versamento della stessa