A partire dal 1° luglio 2019 tra le novità maggiormente rilevanti, emerge quella relativa al termine per l’emissione delle fatture immediate, elettroniche o cartacee: anziché gli originari 10 giorni, dal 1° luglio 2019 il termine per l’emissione sarà di 12 giorni.
Pertanto, con effetto dal 1° luglio per le fatture emesse da tale giorno, tra le indicazioni che il documento deve recare, dovrà figurare anche la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura“. (Circolare n. 14/E dello scorso 17 giugno, Agenzia delle Entrate)
Nella stessa circolare, l’Agenzia ha precisato che la data di emissione della fattura elettronica coincide con la data di trasmissione del file al Sistema di interscambio (Sdi).
Sanzioni operative
Il 1° luglio 2019 ha segnato anche la data dalla quale sono divenute pienamente operative le sanzioni in materia di fatturazione elettronica che, nel primo semestre di quest’anno, erano state sospese dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra 2019.
Se fino al 30.06.19 era stato previsto un periodo di moratoria per chi non avesse rispettato i termini. Da inizio luglio, invece, le fatture tardive scontano una sanzione che va dal 90% al 180% dell’iva delle fatture non correttamente documentate o registrate.
Qualora la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.
La moratoria continuerà ad operare per altre tre mesi, dunque fino al prossimo 30 settembre, per i contribuenti che pagano l’IVA mensilmente.