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Con la pubblicazione del D.L. 28.1.2019, n. 4, entrano in vigore nuove disposizioni in materia pensionistica e previdenziale. Il D.L. introduce la cd. «quota 100», modifica i requisiti di accesso alla pensione anticipata, riapre l’opzione donna, blocca l’adeguamento alla speranza di vita per l’accesso alla pensione anticipata e per i lavoratori precoci fino al 2026 compreso e introduce specifiche disposizioni e agevolazioni fiscali per i dipendenti pubblici in materia di trattamenti di fine servizio.

L’Inps, con la Circolare 29.1.2019, n. 11, ha illustrato la nuova disciplina e con i Messaggi 29.1.2019, n. 395 e 11.3.2019, n. 1008, ha fornito le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande che riguardano i lavoratori iscritti alle varie gestioni.
Relativamente al settore privato, con il Messaggio 7.3.2019, n. 960, l’Istituto ha poi comunicato l’avvenuto aggiornamento della procedura per la liquidazione della pensione con «quota 100» (Unicarpe), comprendente anche il controllo dell’incumulabilità.
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, l’Inps, tenuto conto dei quesiti posti dopo l’approvazione della norma, con il Messaggio 16.4.2019, n. 1551, ha fornito le sue risposte.

Pensione «quota 100»
I lavoratori dipendenti iscritti all’Inps, in via sperimentale e limitatamente al triennio 2019-2021, conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Come, di norma, avvenuto in passato, il diritto conseguito entro il 31.12.2021 può essere esercitato anche dopo a tale data. Il requisito dei 62 anni non sarà adeguato agli eventuali incrementi della speranza di vita. I lavoratori, ai fini del raggiungimento di quota 100, hanno facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps, a norma dell’art. 1, co. 243, 245 e 246, L. 228/2012, pur con la decorrenza prevista specificamente per i dipendenti pubblici, secondo le regole di seguito evidenziate.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, secondo quanto specificato in seguito. A tale proposito il decreto reca una disciplina diversificata in materia di decorrenza del trattamento a seconda del datore di lavoro pubblico o privato.

Dipendenti pubblici
Il decreto distingue chi matura la quota 100 entro il 29 gennaio (data di entrata in vigore) da chi raggiunge il traguardo successivamente: nel primo caso per la decorrenza bisogna aspettare fino al 1° agosto, nel secondo caso il diritto alla decorrenza è conseguito trascorsi 6 mesi dalla maturazione del requisito e, comunque, non prima del 1° agosto. In ogni caso la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’Ago, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra. Se, invece, il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Per quanto riguarda, invece, il comparto scuola ed Afam, in prima applicazione, il personale può presentare domanda di cessazione entro il 28 febbraio con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico o accademico. La regola a regime è quella prevista dall’art. 59, co. 9, L. 449/1997, in base alla quale chi matura il requisito entro il 31 dicembre ha diritto alla decorrenza con l’inizio dell’anno scolastico.

Va, infine, ricordato che la nuova disciplina della quota 100 non è applicabile al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza, per il quale, in materia pensionistica, in attesa dell’inattuata armonizzazione prevista ancora dalla riforma Fornero, valgono regole del tutto particolari e più vantaggiose.

Si veda, per tale tipologia di personale, la risposta al quesito n. 1, riportato nel Messaggio Inps 16.4.2019, n. 1551.

Dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni
Tali lavoratori, se hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31.12.2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile dall’1.4.2019. Se, invece, maturano i requisiti a decorrere dall’1.1.2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra. Qualora, invece, il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’Ago, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esclusivamente per le pensioni quota 100 con decorrenza dall’1.4.2019, l’Inps, con Messaggio 11.3.2019, n. 1008, ha consentito la liquidazione provvisoria della pensione sulla base della dichiarazione di cessazione dell’attività di lavoro dipendente contenuta della domanda. Evidentemente, una volta che i dati relativi alle cessazioni saranno disponibili nell’archivio Unilav, tali dichiarazioni saranno oggetto di specifica verifica da parte dell’Istituto.

Incumulabilità pensione-redditi da lavoro
Si prevede l’incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 annui lordo. L’incumulabilità opera per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, adeguato, nel tempo, agli incrementi della speranza di vita.

Pensione anticipata
Per questa prestazione lo sconto risulta pari a due mesi, pari alla differenza tra l’eliminato incremento di 5 mesi dovuto all’adeguamento alla speranza di vita e la nuova finestra di tre mesi.

A partire dall’1.1.2019, infatti, lo sviluppo dinamico della riforma Fornero è stato corretto e l’accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento di pensione decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. La novità, come detto, sta nel rendere stabile il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, bloccando gli adeguamenti alla speranza di vita dall’1.1.2019 fino al 31.12.2026. In prima applicazione i lavoratori che hanno maturato il requisito dall’1.1.2019 al 29.1.2019 conseguono il diritto al trattamento dall’1.4.2019.

Evidentemente, ai soggetti che hanno maturato entro il 31.12.2018 il requisito contributivo vigente non si applica la finestra.

La circolare n. 11/2019 precisa poi che ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli previsti dall’art. 24, co. 10, D.L. 201/2011, (ad esempio pensione in totalizzazione) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12, D.L. 78/2010.

Anche per la pensione anticipata, il personale del comparto scuola e AFAM può presentare, in prima applicazione, domanda di cessazione entro il 28 febbraio con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico o accademico a norma dell’art. 59, co. 9, L. 449/1997.

Pensione anticipata opzione donna
Il restyling dell’opzione donna, che prevede il diritto al trattamento pensionistico anticipato, con finestra mobile di 12 mesi, calcolato con le meno favorevoli regole del sistema contributivo a favore delle lavoratrici che, entro il 31.12.2018, avevano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni unitamente a un’età anagrafica pari ad almeno 58 anni, riguarda sia le lavoratrici del settore privato che del pubblico impiego. Per le lavoratrici autonome l’età anagrafica minima al 31.12.2018 deve essere, invece, di 59 anni, con finestra di 18 mesi. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico

Pensione anticipata lavoratori precoci
I lavoratori di cui all’art. 1, co. 199, L. 232/2016, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31.12.2026. A decorrere dall’1.1.2027, il requisito contributivo sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita. I precoci che perfezionano il requisito dall’1.1.2019, conseguono il diritto alla decorrenza decorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito stesso.

Fondi di solidarietà bilaterale
L’art. 22, D.L. 4/2019, prevede che i fondi di solidarietà bilaterale di cui al D.Lgs. 148/2015, possano anche erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito a quei lavoratori che maturano i requisiti per quota 100 nel triennio 2019-2021. Come evidenziato nella Circolare Inps 29.1.2019, n. 10, la concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali.

Regolarizzazione contributiva
Il D.L. 4/2019 prevede poi una misura relativa al termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche. L’Inps, con Circolare 15.11.2017, n. 169, aveva già prorogato i termini di prescrizione dei contributi, dal 31.12.2017 al 31.12.2018.

Con un successivo comunicato, l’Istituto di previdenza ha poi spiegato le conseguenze derivanti dalla prescrizione, per l’amministrazione datrice di lavoro, ovvero l’impossibilità di regolarizzare i versamenti mancanti e il sostenimento dell’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione.

Il decreto interviene ancora sull’argomento, prevedendo che gli obblighi riguardanti le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria riguardanti periodi sino al 31.12.2014, non si applicano sino al 31.12.2021, fatti salvi gli eventuali provvedimenti passati in giudicato.

In pratica questa norma permetterà alle amministrazioni pubbliche la regolarizzazione dei contributi fino al 31.12.2021. Peccato che, non raramente, l’accertamento di periodi non coperti da contribuzione non sia dovuto al mancato versamento da parte degli enti datori di lavoro, bensì a disfunzioni croniche presenti nella banca dati dell’Inps.

Riscatto periodi non coperti e riscatto laurea
Si tratta della cd. «Pace contributiva», una misura che consente, con modalità semplificate e agevolazioni, di recuperare, periodi pregressi a fini pensionistici. La disposizione è stata adottata in via sperimentale per il triennio 2019-2021 in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Ago, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell’Inps nonché gli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Riguarda solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e che non siano già titolari di pensione.

Si possono riscattare i periodi antecedenti il 29.1.2019 compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo accreditato nelle citate forme assicurative. In pratica si può recuperare ai fini pensionistici un periodo tra un lavoro e l’altro non coperto da contribuzione, una situazione sempre più frequente tra il personale precario.

L’onere di riscatto è determinato secondo i normali criteri a norma dell’art. 2, D.Lgs. 30.4.1997, n. 184, (retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione moltiplicate per l’aliquota contributiva Ivs della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto) ed è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali costanti. L’onere del riscatto potrà essere pagato ratealmente in dieci anni senza interessi (anziché i cinque come previsto inizialmente nel decreto).

Il riscatto laurea: il D.L. 4/2019 prevedeva all’art. 20, la facoltà di valorizzare ai fini pensionistici il periodo di durata legale del corso di laurea pagando un onere di circa € 5.240 per ogni anno da riscattare (33% sul reddito minimo annuo 2019 del settore commercio pari a € 15.878 – Circolare Inps n. 25/2019). In sede di conversione è stato tolto il limite di età di 45 anni inizialmente previsto. Il riscatto laurea può essere richiesto anche dai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, ma deve riguardare solo i periodi che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995. Non essendo previsto un termine di scadenza l’esercizio può anche essere successivo al 31.12.2021.

Anticipo del trattamento di fine servizio
L’art. 23 prevede, per i dipendenti pubblici, il riconoscimento dell’indennità di fine servizio (Ips, Ibu, Tfr) al personale che beneficia di quota 100 non alla cessazione, ma al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a norma dell’art. 24, D.L. 201/2011) (cioè i requisiti Fornero, come modificati dal D.L. 4/2019).

Per ovviare all’ulteriore estensione dei già lunghi tempi di effettiva percezione dei trattamenti di fine servizio, il D.L. 4/2019 consente sia ai lavoratori beneficiari di quota 100 che a quelli che accedono alla pensione ai sensi dell’art. 24, D.L. 201/2011, di presentare, previa certificazione dell’Inps, richiesta di finanziamento, per una quota di Tfs non superiore a € 45mila (importo incrementato di € 15mila in sede di conversione del decreto), alle banche o intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto, tra Ministro del lavoro, Ministro dell’economia, Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana. Ai fini del rimborso del finanziamento e degli interessi, calcolati a un tasso che sarà indicato nel citato accordo quadro, l’Inps trattiene il relativo importo dalla buonuscita, fino a concorrenza della stessa. Per conoscere in modo più preciso le modalità di attuazione di questo nuovo e complicato meccanismo, criteri, condizioni e adempimenti, modalità di funzionamento del fondo di garanzia bisognerà attendere un D.P.C.M. ad hoc, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla conversione del decreto, sentiti i vari attori coinvolti.

Detassazione Tfs
Vale la pena ricordare che, da un punto di vista fiscale, il Tfs corrisposto ai dipendenti pubblici è considerato un’indennità equipollente la cui tassazione è disciplinata dall’art. 19, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986(Tuir).

Sempre per ridurre l’impatto dei lunghi tempi di pagamento del Tfs dei dipendenti a prescindere dal canale di uscita, il decreto prevede una riduzione dell’aliquota irpef, come sopra determinata e limitata a un imponibile di Tfs non superiore a € 50.000, di 1,5% per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e l’erogazione dell’indennità. Il beneficio va, quindi, da € 750 (50.000 x 1,5%) per il primo anno di ritardo fino ad arrivare a € 3.750 dopo 60 mesi (50.000 x 1,5% x 5).

Clausola «frena spesa»
L’art. 28, fermamente voluto dalla Ragioneria Generale dello Stato, «getta un’ombra» sulla sopravvivenza nel tempo delle nuove misure in materia pensionistica. Sulla base, infatti, del monitoraggio dell’Inps, mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, sul numero domande di pensionamento anticipato (quota 100, anticipata e opzione donna) e tenendo conto del maggior onere derivante dall’anticipo di pensione rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti pensionistici previsti dall’art. 24, D.L. 6.12.2011, n. 201, il Mef, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, potrà decidere di far scattare tempestivamente misure ad hoc, quali variazioni compensative e riduzioni dei capitoli di spesa del Ministero del lavoro e, qualora necessario, il ricorso ai fondi speciali.