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A partire dal periodo d’imposta 2018, gli ISA sostituiscono gli studi di settore. Con Decreto del MEF 23.03.2018 sono stati approvati i primi 69 modelli ISA, mentre con Decreto del 28.12.2018 sono approvati ulteriori 106 indici relativi ad attività economiche di vari comparti.

A seguito del “punteggio” ottenuto dall’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, sono concessi dei benefici che si applicano alle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette e indirette con riferimento all’anno 2019 e, nel caso di rimborsi o compensazioni trimestrali Iva, ai primi tre trimestri del 2020

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200 del 10 maggio 2019 ha fornito ulteriori chiarimenti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, è stato definito l’ambito di applicazione dei benefici premiali previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017.

I benefici riconosciuti variano a seconda del livello di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente. Il provvedimento specifica che a seguito del “punteggio” ottenuto dall’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, i benefici si applicano alle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette e indirette con riferimento all’anno 2019 e, nel caso di rimborsi o compensazioni trimestrali Iva, ai primi tre trimestri del 2020.

Nella seguente tabella si riportano i benefici premiali riconosciuti al raggiungimento di ciascun livello di affidabilità fiscale.

Livello di affidabilità fiscale attestato Benefici riconosciuti
8 · Esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA maturati nel 2019 e nei primi tre trimestri del 2020 non superiori a 50.000 euro annui;

· Esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione di crediti IRPEF, IRES e IRAP maturati nel 2019 non superiori a 20.000 euro annui;

· Esonero dall’applicazione del visto di conformità per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e per le istanze di compensazione trimestrale ed esonero dalla prestazione di garanzia per i rimborsi IVA relativi al periodo 2019 e per i primi tre trimestri del 2020 non superiori a 50.000 euro annui;

· Riduzione di un anno dei termini di decadenza in relazione all’attività di accertamento di cui all’articolo 43, comma 1 del DPR n. 600 del 1973 e articolo 57, comma 1 del DPR n. 633 del 1972 per i redditi derivanti da attività di impresa e di lavoro autonomo.

8,5 · Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973 e all’articolo 54, comma 2 del DPR n. 633 del 1972.
9 · Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;

· Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973, qualora il reddito complessivo accertabile sia inferiore a due terzi il reddito dichiarato.

Il livello minimo di affidabilità fiscale è fissato a 6. Pertanto al verificarsi di un livello di affidabilità inferiore o uguale a tale soglia l’Agenzia delle entrate considererà l’opportunità o meno di effettuare determinate operazioni di controllo al fine di analizzare il rischio di evasione fiscale del contribuente.

Con riferimento alla compilazione dei modelli per l’applicazione degli ISA, il già citato provvedimento evidenzia che viene richiesta anche l’indicazione di una serie di dati che sarà resa disponibile direttamente dall’Amministrazione finanziaria. L’elenco degli ulteriori elementi richiesti, al fine della determinazione del livello di affidabilità fiscale, è riportato nell’allegato 1 del provvedimento medesimo.

Tali dati saranno, pertanto, reperibili all’interno del cassetto fiscale del contribuente e consultabili dallo stesso contribuente, nonché dall’intermediario incaricato ad effettuare la trasmissione telematica dei dichiarativi fiscali.