Corrispettivi telematici, i chiarimenti delle Entrate
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ambito di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e di certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta, rispettivamente, con la Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E e con le Risposte ad interpello 9.5.2019, n. 135 e 21.5.2019, n. 149.
Di seguito si riporta una sintesi del contenuto degli interventi richiamati.
Nuovo obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi
Com’è noto l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972 memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La norma richiamata prevede altresì che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscano gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, co. 1, D.P.R. 633/1972 e che le disposizioni si applichino dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.
In tal contesto, negli ultimi mesi, si sono registrate richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 e, in particolare, con riferimento alle modalità di determinazione del «volume d’affari superiore a 400.000 euro» ivi individuato, il cui superamento determina la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi dal prossimo 1° luglio. I dubbi si riferiscono, più precisamente, alle ipotesi in cui vengono svolte più attività di cui solo alcune riconducibili tra quelle di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972, nonché all’ipotesi in cui l’attività sia iniziata nel 2019.
Sul punto è intervenuta lo scorso 8 maggio l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E, nella quale si osserva che la disposizione in oggetto pone una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere – in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’art. 22 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. In tal senso, secondo l’Agenzia, il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:
- è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a € 400.000 annui;
- sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, co. 1 (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);
- sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Ecco pertanto che, con riferimento al primo punto sopra elencato, l’Agenzia delle Entrate rileva che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’art. 2, D.Lgs. 127/2015, per «volume d’affari» non può che intendersi quello di cui all’art. 20, D.P.R. 633/1972, ossia “l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26» .
Da ciò discende, a parere dell’Agenzia, che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex art. 22, sia altre attività soggette a fatturazione).
Peraltro, sempre secondo l’Agenzia, dal riferimento contenuto nell’art. 20, al computo su base annuale deriva che:
- per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.
Da ultimo, l’Agenzia specifica che, in assenza di obbligo, vige la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.
Certificazione dei corrispettivi per la vendita di titoli di sosta
Sempre in ambito di corrispettivi e, più in particolare, con riguardo alla certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 135 dello scorso 9 maggio ha chiarito che:
- le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 e sono certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio;
- le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime monofase di cui all’art. 74, D.P.R. 633/1972 e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall’istante senza indicazione separata dell’imposta, come prescritto dall’art. 1, co. 2, D.M. 30.7.2009, e con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta ex art. 74, D.P.R. 633/1972.
Secondo l’Agenzia, nel caso in cui l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richieda la fattura, la società istante dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio – che andrà indicato nel campo «soggetto emittente» – esponendo l’importo dell’Iva ed inserendo nel campo «altri dati gestionali» il riferimento che trattasi di operazione rientrante nel regime monofase di cui al citato art. 74.
Servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica
Nella Risposta ad interpello n. 149 dello scorso 21 maggio, l’Agenzia delle Entrate affronta invece il tema dell’obbligo o meno, in capo ai soggetti che effettuano servizio di ricarica veicoli ad alimentazione elettrica di quanto stabilito dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici).
Secondo l’Agenzia, onde stabilire se il servizio di ricarica veicoli ad alimentazione elettrica descritto nell’interpello in esame possa ricondursi nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni e, come tale, ritenersi assoggettato agli adempimenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ivi previsti, occorre preliminarmente verificare se le colonnine di ricarica utilizzate per l’erogazione del servizio possano considerarsi «distributori automatici» agli effetti della citata normativa. Sul tema, giovano i chiarimenti che l’Agenzia ha fornito con la Risoluzione 21.12.2016, n. 116/E, la quale, anche in richiamo al Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2016, prot. n. 10280, ha precisato cosa sia un distributore automatico, ossia «un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro: 1. uno o più sistemi di pagamento; 2. un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli; 3. un erogatore di beni e/o servizi».
Sul punto il documento in esame evidenzia anche come, con il suddetto Provvedimento, sia stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo, ossia dotati di:
- una o più «periferiche di pagamento»;
- un «sistema master», ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarliun erogatore di prodotti o servizi;
- una «porta di comunicazione» capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Ne deriva, secondo il ragionamento dell’Agenzia, che dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Ciò posto sul piano generale, con riferimento alle colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, il servizio che sembra integrare i requisiti tecnici di cui alle citate disposizioni, può, per ciò stesso, ricondursi alla nozione di «distributore automatico» di cui alla citata normativa e, come tale, ritenersi assoggettato agli obblighi ivi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. L’Agenzia rammenta che l’ultimo periodo del co. 5 dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015 dispone che «La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente».
Ecco, pertanto, che la Risposta in oggetto stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 127/2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. L’obbligo di emissione della fattura ricorre, infine, nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne.