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Non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro ovvero erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti.

Con le risposte alle istanze di interpello dalla n. 114 alla n. 127 del 2019, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito all’ambito di operatività delle cause ostative all’accesso al regime forfetario.

In particolare, l’Agenzia delle entrate, richiamando i chiarimenti già espressi con la circolare n. 9/E del 2019, si è pronunciata in merito all’ambito di operatività della causa ostativa prevista dalla legge n. 190, comma 57, lettera d-bis, della legge n. 190 del 2014, come sostituita dalla legge n. 145 del 2018, cosiddetta legge di bilancio 2019.

Tale norma prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di:

  • datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, ovvero erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta – cosiddetto «periodo di sorveglianza»;
  • soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Sono esclusi dall’ambito di operatività della suddetta causa di esclusione i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 9/E del 2019, la ratio della norma è quella di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

In merito ai dubbi relativi a quali fattispecie ricomprendere nella nozione di «lavoro», l’Agenzia delle entrate ha chiarito che bisogna far riferimento non solo alle ipotesi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del DPR 917 del 1986, ma anche a quelle diverse fattispecie di cui all’articolo 50, sempre del DPR 917.

In particolare, i rapporti di lavoro riconducibili a tale causa ostativa potranno essere, ad esempio, quelli prodotti:

  • in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • nell’ambito di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e della pesca.

Con riferimento, invece, all’individuazione, in sede di prima applicazione, del periodo di sorveglianza, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019, ha chiarito che un soggetto che ha terminato un rapporto di lavoro nel 2017 o nel 2018 può accedere al regime forfetario già nel 2019.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui, in quest’ultimo periodo d’imposta, più del 50 per cento dei compensi deriva da fatture emesse nei confronti dei precedenti datori di lavoro, il contribuente fuoriesce dal regime forfetario dal 2020.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 116 del 2019, si è inoltre espressa in merito all’ipotesi in cui il contribuente, già prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, conseguiva sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro.

Nel caso di specie, un contribuente medico chirurgo svolgeva sia l’attività di «continuità assistenziale», ex guardia medica, percependo dall’ASL di competenza un reddito di lavoro dipendente, sia l’attività di medicina generale, ritraendo dalla medesima ASL un reddito di lavoro autonomo.

A tale riguardo, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la causa ostativa in commento non opera nei confronti di coloro che, prima delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro, qualora il duplice rapporto di lavoro persiste senza modifiche sostanziali per tutto il periodo di sorveglianza biennale.