A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, possono tassare il reddito applicando una imposta sostitutiva del 20% in luogo della tassazione ordinaria.
Si tratta della cosiddetta “flat tax”, introdotta dai commi da 17 a 22 della legge di Bilancio 2019 per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100 mila euro che non ricadono nel regime forfettario di cui alla legge 190/2014.
CONDIZIONI PER ACCEDERE
Il comma 18 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva prevedendo, in particolare, che non rilevano gli ulteriori componenti positivi che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale; inoltre, in caso di esercizio di più attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Sono previste, per questo regime, le stesse cause ostative previste per coloro che intendono applicare il regime forfettario (comma 57 della legge 190/2014) e quindi l’accesso alla tassazione con imposta sostitutiva è precluso a coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito; ai soggetti non residenti con eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto; i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili esenti o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge 331/1993; gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano la loro medesima attività; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il comma 17 della legge di Bilancio prevede la determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva con le modalità ordinarie; l’imposta del 20% è sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e dell’Irap.
VANTAGGI
I contribuenti che adotteranno questo regime non saranno soggetti a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta (fermo restando il rilascio di una apposita dichiarazione che attesti l’applicazione del regime) né, a loro volta, dovranno applicare la ritenuta sui compensi che erogano. Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano però il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva comporterà poi l’esonero dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti, così come previsto dalle disposizioni relative al regime forfettario che sono richiamate; i contribuenti assoggettati al regime con imposta sostitutiva dovranno, quindi, limitarsi a pochi adempimenti, come conservare e numerare le fatture e applicare l’Iva in caso di reverse charge.
Tuttavia, per espressa previsione normativa, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura elettronica come previsto dal Dlgs 127/2015 ancorché non soggetta a Iva. Si ricorda che, invece, i contribuenti in regime forfettario sono esonerati da questo adempimento come previsto dal comma 909 della legge 205/2017.